COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 106 del 21.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S.C. CORIGLIANO E IL SUO PRESIDENTE PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S. (nota n. 1260.9/RS/pc/segr. del 09.12.2002).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 106 del 21.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER
L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S.C.
CORIGLIANO E IL SUO PRESIDENTE PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S.
(nota n. 1260.9/RS/pc/segr. del 09.12.2002).
La Commissione Disciplinare,
• letti gli atti relativi al deferimento in epigrafe;
• rilevato che appare accertato che la Società deferita, sebbene più volte sollecitata
all’espletamento ed alla regolarizzazione delle formalità di cui al punto O/11) del Comunicato
Ufficiale n. 1 del Comitato Interregionale del 05.07.2002 in merito al tesseramento
dell’allenatore della prima squadra;
• rilevato che la Società in sede di memorie difensive ha ammesso l’addebito;
• ritenuto che sanzione congrua in relazione alla condotta – posta in essere in relazione agli
articoli 1 e 2 del C.G.S. – appare quella dell’ammenda di euro 500,00 nei confronti della
Società e della inibizione per giorni quindici nei confronti del Presidente,
P.Q.M.
in accoglimento del deferimento in epigrafe irroga nei confronti della U.S.C. Corigliano
Schiavonea l'ammenda di euro 500,00 e nei confronti del Presidente l’inibizione per giorni
quindici.
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