COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 106 del 21.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. MORRO D’ORO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DI MARCO ALESSANDRO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 44 del 12.02.2003 – Campionato Nazionale Juniores A. Ricchieri)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 106 del 21.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. MORRO D’ORO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DI MARCO ALESSANDRO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 44 del 12.02.2003 – Campionato Nazionale Juniores A. Ricchieri) La Commissione Disciplinare, • letto il reclamo della Società Morro d’Oro avverso la decisione con cui il G.S. ha comminato al calciatore Di Marco Alessandro la squalifica per tre gare effettive, per avere rivolto all’arbitro frase offensiva e per aver reiterato tale comportamento nell’abbondare il terreno di gioco, dopo essere stato espulso; • ritenuto che il comportamento del calciatore Di Marco nei confronti dell’arbitro si è concretizzato in comportamenti e frasi, come più specificatamente indicati nel referto arbitrale, dotato di fede privilegiata, che possono considerarsi oggettivamente offensivi; • ritenuto che la sanzione comminata appare equa in relazione ai fatti verificatisi e che di nessun rilievo sono le brevi osservazioni contenute nel ricorso, P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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