COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 107 del 26/02/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 26/01/2003 TERRACINA S.R.L. – TERMOLI.
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 107 del 26/02/2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 26/01/2003 TERRACINA S.R.L. - TERMOLI.
Il Giudice Sportivo,
- vista la nota in data 17 22003 della Commissione Disciplinare con la quale si trasmette il reclamo
proposto dalla società Termoli avverso la posizione irregolare del calciatore Laurentini Mirko
(tesserato Terracina);
- visto il C.U. n. 91 del 29 12003 con il quale la stessa Commissione Disciplinare dichiara la propria
incompetenza a decidere in ordine al predetto reclamo, non vertendosi nella ipotesi di cui all'art.42
comma 3 del C.G.S., bensì in quella prevista dall'art.24 comma 8 del C.G.S. in relazione all'art.12
comma 5 del C.G.S.;
- rilevato che ai sensi dell'art. 24 comma 9 let b) del C.G.S., il reclamo doveva essere preannunciato a
questo Giudice Sportivo entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si
riferisce;
- considerato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art.29
del C.G.S.
P.Q.M.
delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo;
2) di addebitare sul conto della U.S. Termoli la tassa di reclamo;
3) di trasmettere gli atti, per quanto di eventuale competenza, al Presidente del Comitato Interregionale.