COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 107 del 26/02/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 26/01/2003 TERRACINA S.R.L. – TERMOLI.

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 107 del 26/02/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 26/01/2003 TERRACINA S.R.L. - TERMOLI. Il Giudice Sportivo, - vista la nota in data 1722003 della Commissione Disciplinare con la quale si trasmette il reclamo proposto dalla società Termoli avverso la posizione irregolare del calciatore Laurentini Mirko (tesserato Terracina); - visto il C.U. n. 91 del 2912003 con il quale la stessa Commissione Disciplinare dichiara la propria incompetenza a decidere in ordine al predetto reclamo, non vertendosi nella ipotesi di cui all'art.42 comma 3 del C.G.S., bensì in quella prevista dall'art.24 comma 8 del C.G.S. in relazione all'art.12 comma 5 del C.G.S.; - rilevato che ai sensi dell'art. 24 comma 9 let b) del C.G.S., il reclamo doveva essere preannunciato a questo Giudice Sportivo entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce; - considerato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art.29 del C.G.S. P.Q.M. delibera: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo; 2) di addebitare sul conto della U.S. Termoli la tassa di reclamo; 3) di trasmettere gli atti, per quanto di eventuale competenza, al Presidente del Comitato Interregionale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it