COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 107 del 26/02/2003 – pubbl. su www.interregionale.com GARA DEL 02/02/2003 SANGIUSEPPESE – ANGRI 1927

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 107 del 26/02/2003 – pubbl. su www.interregionale.com GARA DEL 02/02/2003 SANGIUSEPPESE - ANGRI 1927 Il Giudice Sportivo, - visto il provvedimento di cui al C.U. n. 102 del 1422003 con il quale la Commissione Disciplinare accoglieva parzialmente il reclamo proposto dalla U.S. Angri e relativo alla gara Sangiuseppese - Angri del 222003; - rilevato che in per mero errore materiale è stata inflitta alla società Angri la sanzione di € 2.500 di ammenda successivamente ridotta con la citata decisione della Commissione Disciplinare sul presupposto erroneo che i sostenitori di quella società ebbero a lanciare oggetti vari in direzione della panchina avversaria, profferendo altresì nell'occasione, espressioni offensive; - ritenuto, di contro, che furono i sostenitori della Sangiuseppese nel corso del secondo tempo, a colpire in più occasioni, con vari oggetti, la panchina riservata alla squadra ospite, rivolgendo inoltre agli occupanti espressioni offensive e minacciose, come si evince dal rapporto del Commissario di Campo; P.Q.M. delibera: 1) di comminare alla società Sangiuseppese la sanzione di € 500 di ammenda.
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