COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 108 del 25.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. OSTUNI SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 31.10.2003 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE A PORTE CHIUSE, L’INIBIZIONE FINO AL 18.02.2008 AL DIRIGENTE SIG. MARZIO PAOLO E LA SQUALIFICA FINO AL 30.05.2003 AL CALCIATORE SATALINO MARTINO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 104 del 19.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 108 del 25.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. OSTUNI SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 31.10.2003 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE A PORTE CHIUSE, L’INIBIZIONE FINO AL 18.02.2008 AL DIRIGENTE SIG. MARZIO PAOLO E LA SQUALIFICA FINO AL 30.05.2003 AL CALCIATORE SATALINO MARTINO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 104 del 19.02.2003 - Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il reclamo proposto in via d’urgenza dall’A.C. Ostuni Sport con il quale vengono impugnati la squalifica del campo di gioco fino al 31.10.2003, l’inibizione del dirigente Paolo Marzio fino al 18.02.2008 con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., la squalifica del calciatore Satalino Martino fino al 30.05.2003; • ascoltati il Presidente dell’A.C. Ostuni Sport e il dirigente Paolo Marzio assistiti dal legale avv. Antonio Napoli; • valutata la difesa della Società reclamante e preso atto delle richieste di esame della prova televisiva per quanto attiene alle posizioni dei tesserati Paolo Marzio e Martino Satalino; • ritenuto che la prova televisiva può essere ammessa ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a4) del C.G.S.; • accertato che in effetti, quanto asserito dalla Società reclamante in ordine alla posizione del calciatore Satalino risponde al vero, giacchè al termine della gara, non era quest’ultimo calciatore ma un suo compagno ancora in tuta proveniente dalla panchina a scagliare con violenza il pallone contro l’arbitro; • rilevato, peraltro, che in allegato al reclamo l’A.C. Ostuni Sport ha depositato agli atti del giudizio dichiarazione del calciatore Aldo De Carlo (in distinta con il n. 18) il quale si è assunto la piena responsabilità del fatto contestato; considerato che al fine del decidere si rende opportuno rinviare ogni pronuncia, in ordine ai capi del reclamo attinenti alla squalifica del campo di gioco e del tesserato Paolo Marzio, all’esito dell’audizione della terna arbitrale; • ritenuto possibile e necessario procedere alla valutazione della posizione del calciatore Martino Satalino, P.Q.M. dispone procedersi alla separazione dei giudizi così come sopra indicato e, in accoglimento parziale del reclamo proposto, annulla la squalifica irrogata al calciatore Martino Satalino e trasmette gli atti per competenza al Giudice Sportivo per i provvedimenti da adottare a carico dell’affettivo responsabile del fatto contestato; riserva ogni ulteriore provvedimento successivamente all’audizione della terna arbitrale; nulla per la tassa non versata.
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