COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 108 del 25.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CASARANO S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ESPOSITO ANDREA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 100 del 12.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 108 del 25.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CASARANO S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ESPOSITO ANDREA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 100 del 12.02.2003 - Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • letti gli atti; • esaminato il reclamo proposto con il quale si chiede l’esame di una ripresa televisiva allo scopo di dimostrare che il calciatore sanzionato non avrebbe “tirato per i capelli un avversario” (motivazione del provvedimento del G.S.) ma solo avrebbe “poggiato una mano sulla nuca dell’avversario senza effettuare alcuna violenza”, e conseguentemente, si invoca la riduzione della sanzione comminata; • considerato che, nel caso di specie, in base all’art. 31 lett. a4) del C.G.S. è inammissibile far ricorso alla cosidetta prova televisiva; • che l’episodio sanzionato è stato perfettamente percepito dall’assistente arbitrale che ne ha riferito compiutamente nel proprio rapporto del 09.02.2003, • che gli atti degli ufficiali di gara godono del privilegio di piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 31 lett. a1 del C.G.S.); • che la sanzione inflitta appare congrua in relazione al fatto contestato, P.Q.M. rigetta il reclamo proposto dalla U.S. Casarano, e dispone l’addebito della tassa non versata.
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