COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 108 del 25.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROVIGO CALCIO S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.250,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 100 del 12.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 108 del 25.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROVIGO CALCIO S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.250,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 100 del 12.02.2003 - Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gi atti, osserva: • il G.S. ha inflitto alla Società Rovigo Calcio l’ammenda di euro 1.250,00 per il lancio di artifici pirotecnici da parte dei propri sostenitori, per l’indebita presenza in campo di persone non autorizzate né identificate , una delle quali rivolgeva espressioni offensive all’arbitro e per il comportamento intimidatorio e irriguardoso nei confronti di un Commissario di campo da parte di persona non identificata, qualificatisi come vice presidente della Società; • propone reclamo la Società Rovigo calcio sostanzialmente contestando gli addebiti e chiedendo la visione di una videocassetta relativa all’incontro; • ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. i rapporti dell’arbitro e degli assistenti arbitrali godono di fede privilegiata che la generica contestazione della ricorrente non può superare. La prova televisiva richiesta è inammissibile ai sensi dell’art. 31 lett. a2) e a4) del C.G.S.. La sanzione irrogata appare pertanto congrua in relazione ai fatti contestati e va confermata, P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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