COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 111 del 28.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA SOCIETA’ A.S. TRAPANI AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MARTINO FABIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 107 del 26.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 111 del 28.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA SOCIETA’ A.S. TRAPANI
AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE
MARTINO FABIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 107 del 26.02.2003
- Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
• letti gli atti;
• sentita la reclamante in persona del rappresentante della Società nonché il calciatore Martino
Fabio;
• acquisita la foto della partita in oggetto,
• preso atto che la reclamante Trapani ha chiesto la riduzione della sanzione di 4 giornate di
squalifica inflitta al calciatore Martino Fabio sul rilievo della non congruità della sanzione in
relazione ai fatti addebitati;
• rilevato che la stessa reclamante non ha contestato la sussistenza delle ingiurie rivolte
all’arbitro dal calciatore Martino a fine gara;
• che risulta dal referto, assistito da fede privilegiata, anche il profferimento di frasi minacciose
contro l’arbitro;
• che non vi è prova che il calciatore si è sottratto alla sua identificazione togliendosi la maglia,
essendo stato accertato che i calciatori del Trapani indossano abitualmente una sottomaglia
numerata;
• che valutati i fatti nella sua globalità, tenuto conto della condotta del calciatore Martino
Fabio, appare congrua la riduzione della squalifica a tre giornate,
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, riduce la sanzione del calciatore Martino Fabio a tre giornate di
squalifica. Nulla per la tassa non versata.
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