COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 115 del 06.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TARANTINO PIETRO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 101 del 13.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 115 del 06.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA
PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TARANTINO PIETRO (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 101 del 13.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
La Commissione Disciplinare,
• rilevato che la Società Borgosesia Casertana F.C. S.r.l. dopo aver richiesto, a mezzo telefax,
in data 14.02.2003, copia degli atti relativi alla gara Casertana/Battipagliese del 12.02.2003 –
Campionato Nazionale Dilettanti -, non ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice
Sportivo pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 13.02.2003;
• visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del Codice di Giustizia Sportiva,
P.Q.M.
dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa.
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