COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 115 del 06.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.000,00 E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SCHETTINO GIOVANNI (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 107 del 26.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 115 del 06.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI
EURO 2.000,00 E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE
SCHETTINO GIOVANNI (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 107 del
26.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
La Commissione Disciplinare,
• visti gli atti;
• letto il reclamo proposto dalla Vigor Lamezia con il quale si richiede una riduzione sia
dell’ammenda inflitta alla Società, sia della squalifica irrogata al calciatore Giovanni
Schettino ;
• considerato che la Società reclamante motiva le proprie richieste sul presupposto che i
comportamenti tenuti dai propri sostenitori e dai propri calciatori sarebbero da valutare alla
luce della “delusione per la sconfitta, sommato alla rabbia per l’aggressione subita e al modo
poco ortodosso della Polizia di porvi rimedio, che ha trovato una valvola di sfogo sulle
innocenti suppellettili dello spogliatoio che ne hanno fatto le spese” e che il calciatore
Schettino avrebbe agito in “reazione sicuramente sbagliata alle angherie subite” e non con un
gesto provocatorio;
• ritenuto che tutto quanto assunto dalla Società reclamante non trova il sostegno di alcuna
prova a fronte di quanto dettagliatamente riferito nel rapporto del commissario di campo che,
peraltro, a norma di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S. gode di fede privilegiata;
• accertata la congruità delle sanzioni irrogate,
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla Vigor Lamezia Calcio e dispone l’addebito della tassa non
versata.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 115 del 06.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.000,00 E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SCHETTINO GIOVANNI (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 107 del 26.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)"