COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 119 del 12/03/2003 – pubbl. su www.interregionale.com GARA DEL 16/02/2003 ANGRI 1927 – PRO EBOLITANA
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 119 del 12/03/2003 – pubbl. su www.interregionale.com
GARA DEL 16/02/2003 ANGRI 1927 - PRO EBOLITANA
Il Giudice Sportivo,
- definitivamente deliberando relativamente alla gara di cui in oggetto;
- visto il proprio provvedimento di cui al C.U. n. 104 del 19 22003 con il quale, ai sensi dell'art.15 del
C.G.S., veniva disposta la sospensione in via cautelare dei campi di gioco delle società Angri e Pro
Ebolitana con obbligo per entrambe di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse;
- visto il reclamo della società Pro Ebolitana pervenuto a seguito di tempestivo preannuncio;
- esaminati gli atti ufficiali, nonché la relazione predisposta, su richiesta di questo Giudice Sportivo,
dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C. pervenuta in data 05 32003;
OSSERVA
- La ricostruzione dei fatti di violenza che hanno determinato la sospensione definitiva della gara al 34°
del primo tempo risulta analiticamente rappresentata nella relazione fatta pervenire dall'Ufficio
Indagini della F.I.G.C.. Sulla base di tale documentazione può pertanto affermarsi che:
1) I disordini sono iniziati quando, all'arrivo dei tifosi della Pro Ebolitana, i sostenitori dell'Angri, in
numero dieci volte superiore, li hanno accolti con un fitto lancio di oggetti;
2) La reazione dei sostenitori della Pro Ebolitana concretizzatasi nel danneggiamento delle
autovetture parcheggiate, ha sicuramente fatto degenerare ulteriormente la situazione;
3) La gara Angri -Pro Ebolitana è stata sospesa al 34° del primo tempo a causa dell'invasione di
campo posta in essere da 1012 tifosi dell'Angri, uno dei quali, raggiunta la panchina occupata da
dirigenti e calciatori a disposizione della Pro Ebolitana, colpiva uno degli occupanti con un oggetto
flessibile, successivamente indirizzato verso altro calciatore della Pro Ebolitana;
4) A dire delle persone ascoltate dall'Ufficio non esistevano le condizioni di sicurezza per poter
riprendere la gara e tutti concordano con la decisione dell'Arbitro;
5) La fuga dei tifosi della Pro Ebolitana con il successivo scavalcamento delle reti di recinzione, è
stata motivata solo dal desiderio di mettersi in salvo dall'aggressione dei tifosi dell'Angri;
6) Lo scavalcamento delle reti di recinzione è solo occasionalmente contemporaneo alla decisione di
sospensione della gara, non esistendo alcun nesso causale tra i due fatti. Ciò premesso giova
sottolineare come la presente decisione debba affrontare due diversi ordini di problemi e più
precisamente:
1) quello della regolarità della gara;
2) quello della responsabilità per i fatti violenti posti in essere nel corso della stessa.
a) Quanto alla regolarità della gara, non vi è dubbio che la stessa sia stata sospesa, nel corso del
primo tempo, per esclusiva responsabilità dei fatti posti in essere dai sostenitori della società
Angri. La sospensione infatti è stata la diretta conseguenza dell'invasione di campo fatta dai
sostenitori locali e culminata nell'aggressione di alcuni occupanti la panchina ospite. Nessun altro
evento infatti può essere posto in rapporto di casualità diretta con la decisione arbitrale di
sospendere definitivamente la gara. Ne consegue, ai sensi dell'art.12 del C.G.S. che la Società
Angri, oggettivamente responsabile per tali eventi, deve essere punita con la perdita della gara
con il punteggio di 0-2.
b) Quanto alla responsabilità per i fatti violenti commessi in occasione della gara, deve essere
affermata la responsabilità di ambedue le società Appare certo evidente, così come richiesto
dall'art.11 del C.G.S. , che dai fatti descritti in motivazione è certamente derivato un pericolo per
l'incolumità pubblica tanto è vero che, come riferito dall'Ufficio Indagini, non esistevano le
condizioni di sicurezza per concludere la gara. La graduazione della sanzione dovrà peraltro
tenere conto delle seguenti circostanze:
1) va riconosciuta a carico della società Angri l'aggravante della provocazione. I disordini sono
infatti iniziati quando, all'arrivo dei tifosi della Pro Ebolitana, i sostenitori dell'Angri li hanno
accolti con un fitto lancio di oggetti.
2) vanno del pari addebitate esclusivamente alla società Angri le condotte violente, già
analiticamente indicate, che hanno determinato la sospensione definitiva della gara.
3) La Società Angri dovrà altresì rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per il tentativo di
aggressione posto in essere nei confronti degli ospiti e che ne ha determinato la fuga.
4) Nella determinazione della sanzione a carico dell'Angri dovrà inoltre essere tenuta in
considerazione la diffida già comminata con C.U. n. 96 del 5 2 3.
- A carico della Società Pro Ebolitana va riconosciuta la responsabilità per la violenta reazione posta in
essere dai propri sostenitori concretizzatasi nel danneggiamento delle autovetture parcheggiate e
causa degli ulteriori successivi scontri. Nella determinazione della relativa sanzione andrà
considerata la recidiva specifica per i fatti già sanzionati con C.U. n. 84 del 15 12003;
P.Q.M.
delibera:
1) di accogliere il reclamo proposto dalla A.C. Pro Ebolitana e per l'effetto di comminare alla U.S. Angri
1927 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 ;
2) di non addebitare alla società Pro Ebolitana la tassa di reclamo;
3) di comminare alla società U.S. Angri 1927 la squalifica del campo di gioco per 5 giornate di gara con
decorrenza immediata e con obbligo di disputare le stesse in campo neutro ed a porte chiuse.
4) di comminare alla A.C. Pro Ebolitana la punizione sportiva della squalifica del campo di gioco per 3
giornate di gara con decorrenza immediata e con obbligo di disputare le stesse in campo neutro ed a
porte chiuse;
5) di revocare la sospensione cautelare comminata ad ambedue le società con C.U. 104 del
19 22003;
6) di dare atto che ambedue le società, in esecuzione della disposta sospensione cautelare, hanno già
scontato una giornata di squalifica.