COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 119 del 12/03/2003 – pubbl. su www.interregionale.com GARA DEL 16/02/2003 ANGRI 1927 – PRO EBOLITANA

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 119 del 12/03/2003 – pubbl. su www.interregionale.com GARA DEL 16/02/2003 ANGRI 1927 - PRO EBOLITANA Il Giudice Sportivo, - definitivamente deliberando relativamente alla gara di cui in oggetto; - visto il proprio provvedimento di cui al C.U. n. 104 del 1922003 con il quale, ai sensi dell'art.15 del C.G.S., veniva disposta la sospensione in via cautelare dei campi di gioco delle società Angri e Pro Ebolitana con obbligo per entrambe di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse; - visto il reclamo della società Pro Ebolitana pervenuto a seguito di tempestivo preannuncio; - esaminati gli atti ufficiali, nonché la relazione predisposta, su richiesta di questo Giudice Sportivo, dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C. pervenuta in data 0532003; OSSERVA - La ricostruzione dei fatti di violenza che hanno determinato la sospensione definitiva della gara al 34° del primo tempo risulta analiticamente rappresentata nella relazione fatta pervenire dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C.. Sulla base di tale documentazione può pertanto affermarsi che: 1) I disordini sono iniziati quando, all'arrivo dei tifosi della Pro Ebolitana, i sostenitori dell'Angri, in numero dieci volte superiore, li hanno accolti con un fitto lancio di oggetti; 2) La reazione dei sostenitori della Pro Ebolitana concretizzatasi nel danneggiamento delle autovetture parcheggiate, ha sicuramente fatto degenerare ulteriormente la situazione; 3) La gara Angri -Pro Ebolitana è stata sospesa al 34° del primo tempo a causa dell'invasione di campo posta in essere da 1012 tifosi dell'Angri, uno dei quali, raggiunta la panchina occupata da dirigenti e calciatori a disposizione della Pro Ebolitana, colpiva uno degli occupanti con un oggetto flessibile, successivamente indirizzato verso altro calciatore della Pro Ebolitana; 4) A dire delle persone ascoltate dall'Ufficio non esistevano le condizioni di sicurezza per poter riprendere la gara e tutti concordano con la decisione dell'Arbitro; 5) La fuga dei tifosi della Pro Ebolitana con il successivo scavalcamento delle reti di recinzione, è stata motivata solo dal desiderio di mettersi in salvo dall'aggressione dei tifosi dell'Angri; 6) Lo scavalcamento delle reti di recinzione è solo occasionalmente contemporaneo alla decisione di sospensione della gara, non esistendo alcun nesso causale tra i due fatti. Ciò premesso giova sottolineare come la presente decisione debba affrontare due diversi ordini di problemi e più precisamente: 1) quello della regolarità della gara; 2) quello della responsabilità per i fatti violenti posti in essere nel corso della stessa. a) Quanto alla regolarità della gara, non vi è dubbio che la stessa sia stata sospesa, nel corso del primo tempo, per esclusiva responsabilità dei fatti posti in essere dai sostenitori della società Angri. La sospensione infatti è stata la diretta conseguenza dell'invasione di campo fatta dai sostenitori locali e culminata nell'aggressione di alcuni occupanti la panchina ospite. Nessun altro evento infatti può essere posto in rapporto di casualità diretta con la decisione arbitrale di sospendere definitivamente la gara. Ne consegue, ai sensi dell'art.12 del C.G.S. che la Società Angri, oggettivamente responsabile per tali eventi, deve essere punita con la perdita della gara con il punteggio di 0-2. b) Quanto alla responsabilità per i fatti violenti commessi in occasione della gara, deve essere affermata la responsabilità di ambedue le società Appare certo evidente, così come richiesto dall'art.11 del C.G.S. , che dai fatti descritti in motivazione è certamente derivato un pericolo per l'incolumità pubblica tanto è vero che, come riferito dall'Ufficio Indagini, non esistevano le condizioni di sicurezza per concludere la gara. La graduazione della sanzione dovrà peraltro tenere conto delle seguenti circostanze: 1) va riconosciuta a carico della società Angri l'aggravante della provocazione. I disordini sono infatti iniziati quando, all'arrivo dei tifosi della Pro Ebolitana, i sostenitori dell'Angri li hanno accolti con un fitto lancio di oggetti. 2) vanno del pari addebitate esclusivamente alla società Angri le condotte violente, già analiticamente indicate, che hanno determinato la sospensione definitiva della gara. 3) La Società Angri dovrà altresì rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per il tentativo di aggressione posto in essere nei confronti degli ospiti e che ne ha determinato la fuga. 4) Nella determinazione della sanzione a carico dell'Angri dovrà inoltre essere tenuta in considerazione la diffida già comminata con C.U. n. 96 del 523. - A carico della Società Pro Ebolitana va riconosciuta la responsabilità per la violenta reazione posta in essere dai propri sostenitori concretizzatasi nel danneggiamento delle autovetture parcheggiate e causa degli ulteriori successivi scontri. Nella determinazione della relativa sanzione andrà considerata la recidiva specifica per i fatti già sanzionati con C.U. n. 84 del 1512003; P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo proposto dalla A.C. Pro Ebolitana e per l'effetto di comminare alla U.S. Angri 1927 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 ; 2) di non addebitare alla società Pro Ebolitana la tassa di reclamo; 3) di comminare alla società U.S. Angri 1927 la squalifica del campo di gioco per 5 giornate di gara con decorrenza immediata e con obbligo di disputare le stesse in campo neutro ed a porte chiuse. 4) di comminare alla A.C. Pro Ebolitana la punizione sportiva della squalifica del campo di gioco per 3 giornate di gara con decorrenza immediata e con obbligo di disputare le stesse in campo neutro ed a porte chiuse; 5) di revocare la sospensione cautelare comminata ad ambedue le società con C.U. 104 del 1922003; 6) di dare atto che ambedue le società, in esecuzione della disposta sospensione cautelare, hanno già scontato una giornata di squalifica.
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