COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 121 del 14.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. OSTUNI SPORT E DEL SUO PRESIDENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2 E 3 DEL C.G.S. (nota n. 1540.9/WP/ct/segr. del 24.01.2003).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 121 del 14.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. OSTUNI SPORT E DEL SUO PRESIDENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2 E 3 DEL C.G.S. (nota n. 1540.9/WP/ct/segr. del 24.01.2003). La Commissione Disciplinare, • letti gli atti del deferimento in epigrafe; • rilevato che dagli stessi emerge con evidenza che nel corso della gara ed alla fine della stessa il Presidente dell’Ostuni sig. Marzio Luca ed una persona non identificata che si trovava in sua compagnia rivolgevano all’osservatore arbitrale espressioni ingiuriose e minacciose, che il predetto estraneo colpiva l’O.A. con un violento calcio sul polpaccio, determinando l’insorgere di un ematoma, ed altresì che nel corso dell’incontro il Presidente dell’Ostuni – correndo all’esterno del recinto di gioco parallelamente alla linea laterale – reiteratamente rivolgeva espressioni intimidatorie nei confronti di un A.A.; • ritenuto che in tali condotte deve indiscutibilmente ravvisarsi la violazione del disposto degli artt. 1, 2 e 3 del C.G.S.; • considerato che – in ragione delle modalità di svolgimento dei fatti come emergono dal rapporto dell’O.A. – sanzioni congrue appaiono quelle dell’ammenda di euro 1.000,00 nei confronti della Società A.C. Ostuni Sport e della inibizione , di cui all’art. 14 lett. E) del C.G.S. per giorni quindici nei confronti del Presidente della Società Marzio Luca, P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe irroga l’ammenda di euro 1.000,00 nei confronti della Società A.C. Ostuni Sport e della inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale per giorni quindici nei confronti del Presidente della Società Marzio Luca.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it