COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 121 del 14.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CASARANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO PER DUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 112 del 05.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 121 del 14.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CASARANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL
CAMPO PER DUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale
n. 112 del 05.03.2003 - Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
• visti gli atti;
• letto il reclamo della U.S. Casarano con il quale si è impugnata la squalifica del campo di
gioco per due gare effettive ritenendo la sanzione irrogata eccessiva in relazione ai fatti
verificatisi;
• valutato che, in effetti, un attenta lettura dei supplementi di rapporto dell’arbitro e del
commissario di campo consente di rilevare che la sospensione di dieci minuti della gara non è
completamente imputabile alla Società reclamante;
• considerato che i comportamenti antiregolamentari sanzionati non appaiono di tale gravità da
comportare la squalifica del campo, squalifica che irrogata invece in considerazione dei
precedenti specifici ed in particolare della squalifica del campo già comminata con C.U. n. 92
del 29.01.2003;
• ritenuto, pertanto, che la sanzione più equa appare la squalifica del campo di giuoco per una
gara effettiva,
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, dispone la riduzione della squalifica del campo di giuoco della U.S.
Casarano da due ad una gara effettiva.
Nulla per la tassa non versata.
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