COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 121 del 14.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ESPOSITO PASQUALE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 107 del 26.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 121 del 14.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ESPOSITO PASQUALE (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 107 del 26.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
La Commissione Disciplinare,
• letto il ricorso con cui la Società Nuovo Terzigno contesta la decisione del Giudice Sportivo,
con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica per tre gare al calciatore Esposito
Pasquale che, a gioco fermo, colpiva con un pugno all’addome un calciatore avversario;
• la Società reclamante evidenzia che l’Esposito ha in realtà, colpito il giocatore n. 18 della
squadra avversa, ma con una “manata” e non con un pugno e che l’assistente, essendo ditante
circa 60 mt., può non avere verificato con esattezza quanto accaduto; segnala inoltre, che il
calciatore colpito non ha subito alcun danno fisico e che lo stesso, pur avendo reagito al
“pugno” con una testata, è stato sanzionato con la squalifica per sole due gare;
• le osservazioni contenute nel reclamo vanno disattese in quanto nel referto dell’A.A., dotato
di fede privilegiata, si legge che, al 24° del secondo tempo, l’Esposito ha colpito con un
pugno al ventre il calciatore Ceccherini Marco Valerio della squadra avversa, il quale ha
reagito con una testata, pur senza danno fisico per alcuno;
• appare equa la sanzione inflitta, trattandosi di comportamento violento a gioco fermo, anche
in rapporto alla sanzione comminata al calciatore dell’Aprilia, in considerazione della
reazione di quest’ultimo al comportamento violento del calciatore della Nuovo Terzigno,
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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