COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 121 del 14.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MACERATESE S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.500,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 107 del 26.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 121 del 14.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MACERATESE S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.500,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 107 del 26.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, Il G.S., con il provvedimento impugnato, sanzionava la A.C. Maceratese perché “a fine gara, propri sostenitori in reazione ad un gesto triviale loro rivolto da un tesserato ospite, sfondavano un cancello ed entravano all’interno del recinto di gioco. Nell’occasione venivano prontamente allontanati dalla Forza Pubblica”. Avverso il suddetto provvedimento proponeva rituale reclamo la A.C. Maceratese, contestando alcuni punti del rapporto arbitrale(numero dei tifosi entrati nell’impianto do gioco, apertura della rete di recinzione e non sfondamento di un cancello; modalità dell’intervento delle Forze dell’Ordine; etc.), ma ammettendo sostanzialmente i fatti. Concludeva chiedendo la revoca delle sanzioni o, in subordine, un ridimensionamento delle stesse. Esaminati gli atti del procedimento osserva: • il rapporto arbitrale è da considerarsi, ai sensi dell’art. 31 lett. A1, del C.G.S., prova privilegiata; • irrilevante è il numero dei sostenitori entrati nell’impianto di gioco in quanto, in ogni caso, anche la reclamante ammette che si trattava di “pochissimi soggetti”, quindi certamente più di uno; • egualmente irrilevante è la circostanza che non sarebbe stato sfondato un cancello ma la rete di recinzione; • che la terna arbitrale non sia stata oggetto di atteggiamento ostile; • sul punto, pertanto, il reclamo non merita accoglimento; • diversa, invece, è la questione riguardante l’entità della sanzioni irrogate, che questa Commissione Disciplinare ritiene di poter contenere nell’ammenda di Euro 1.500,00, maggiormente adeguata ai fatti contestati. Si ritiene altresì di escludere la comminata diffida in quanto non v’è alcuna motivazione specifica nel provvedimento del G.S. per giustificare l’applicazione e, comunque, la A.S. Maceratese non risulta gravata da gravi e significativi precedenti, P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto, riduce la sanzione applicata alla A.S. Marcianise ad Euro 1.500,00, revocando la diffida.
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