COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 121 del 14.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BATTIPAGLIESE S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO CON EFFETTO IMMEDIATO PER QUATTRO GARE ED AMMENDA DI EURO 5.000,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 104 del 19.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 121 del 14.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BATTIPAGLIESE S.r.l. AVVERSO LA
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO CON EFFETTO IMMEDIATO PER
QUATTRO GARE ED AMMENDA DI EURO 5.000,00 (delibera Giudice Sportivo –
Comunicato Ufficiale n. 104 del 19.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
La Commissione Disciplinare,
• letti gli atti;
• preso atto che il G.S. ha inflitto la sanzione di quattro giornate di squalifica ed Euro 5.000,00
di ammenda a causa della accertata aggressione fisica subita dal calciatore del Cassino, sig.
Monaco Salvatore, verificatasi a fine gara negli spogliatoi della Battipagliese,
• che la reclamante chiede una congrua riduzione della squalifica e dell’ammenda sull’assunto
che non vi sarebbe la prova della gravità definita “eccezionale” dal G.S. dell’episodio
ponendo in dubbio la gravità delle lesioni subite dal calciatore;
• che dal rapporto del Commissario di campo assistito da fede privilegiata ex art. 31 lettera A1)
del C.G.S., risulta, per converso, che il detto calciatore è stato colpito con violenza con pugni
al viso e allo stomaco da cinque persone sconosciute entrate nello spogliatoio a fine gara
senza alcun controllo della società e solo l’intervento di un poliziotto che è prontamente
intervenuto “ mettendogli le mani dentro la bocca ” per tirar fuori la lingua “ha evitato il
rischio di un serio pericolo di vita per il calciatore con gravi problemi respiratori causati da
un rientro della lingua”;
• che la sanzione appare congrua non solo in relazione all’eccezionale gravità del fatto
accertato ma anche tenendo conto della diffida inflitta alla Società i cui effetti si sono protratti
fino al 31.12.2002 e quindi sono vigenti nel presente campionato,
P.Q.M.
rigetta il reclamo e pone la tassa di reclamo a carico della reclamante.
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