COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 124 del 21.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. TRAPANI AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MARINO MICHELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 05.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 124 del 21.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. TRAPANI AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MARINO MICHELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 05.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, • letti gli atti del reclamo in epigrafe, e udite le dichiarazioni rese all’odierna riunione dal rappresentante della A.S. Trapani sig. Trazzera e dal calciatore Marino; • ritenuto preliminarmente la inutilizzabilità del filmato amatoriale proposto per la visione ai fini decisionali, non trattandosi di immagini video tali da offrire piena garanzia tecnica e documentale; • rilevato che dagli atti ufficiali emerge che il Marino ebbe a colpire un dirigente della panchina avversaria, e che pertanto, in virtù della fede probatoria privilegiata di cui all’art. 31 lett. A1) C.G.S., deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti come ivi descritti; • considerato che, dei rapporti dei commissari di campo – ove si riferisce di un tentativo di colpire con un pugno un componente della panchina avversaria -, può ragionevolmente dedursi che il Marino abbia colpito il componente - non identificato – della panchina avversaria senza esercitare una particolare violenza; • ritenuto inoltre che la sospensione di quattro minuti della gara non è stata determinata soltanto dalla condotta tenuta dal Marino bensì anche dal comportamento tenuto sia dai calciatori che dai dirigenti delle due squadre; • considerato che – in virtù dell’effettive modalità di svolgimento dei fatti – sanzione congrua appare quella della squalifica per due giornate, e che pertanto la squalifica del calciatore Marino deve essere in tal senso ridotta, P.Q.M. in accoglimento del reclamo in epigrafe riduce da quattro a due gare effettive la squalifica nei confronti del calciatore del Trapani Marino Michele. Nulla per la tassa non versata.
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