COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 124 del 21.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. TERRACINA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SOPRANZETTI PAOLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 119 del 12.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 124 del 21.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. TERRACINA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SOPRANZETTI PAOLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 119 del 12.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti del procedimento;
sentito il calciatore Sopranzetti Paolo, anche per delega della Società, il quale ha confermato il contenuto del reclamo,
osserva
• non è possibile, nel caso in esame, prendere visione ed avvalersi, come richiesta, della c.d. “prova televisiva” in quanto non consentito dalla normativa in materia;
• risulta dal rapporto arbitrale che al 45° del secondo tempo, il calciatore Sopranzetti veniva espulso su segnalazione dell’A.A.;
• si legge, in proposito, nel rapporto dell’A.A.: “al 45° del secondo tempo segnalavo la condotta violenta del n. 4 Sopranzetti Paolo della Società A.S: Terracina il quale, durante un’azione di gioco, correndo vicino ad un avversario e con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata al volto …:”;
• gli atti degli ufficiali di gara, come noto, sono considerati fonte di prova privilegiata e, quindi, assolutamente validi se noncontrastati da fatti oggettivi sicuramente contrari;
• la sanzione irrigata appare congrua e proporzionata al fatto commesso,
P.Q.M.
rigetta il reclamo della Società A.S. Terracina e, per l’effetto, conferma la squalifica al calciatore Sopranzetti Paolo.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
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