COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 124 del 21.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SORRENTO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MOSCHINO CLAUDIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 119 del 12.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 124 del 21.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SORRENTO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MOSCHINO CLAUDIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 119 del 12.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il reclamo della A.S. Sorrento con cui si censura l’eccessività della sanzione irrogata al calciatore Claudio Moschino (n. due gare di squalifica) in relazione al fatto contestato; • rilevato che il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore “per atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo”; • ritenuto che dal rapporto arbitrale si rileva che il calciatore Moschino “scaraventava a terra un giocatore avversario, a gioco fermo, nel tentativo di impossessarsi della palla”; • considerato che il comportamento censurato deve interpretarsi come “antiregolamentare” e non come un vero e proprio atto di violenza; • valutata, conseguentemente, l’eccessività della sanzione irrogata, P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S. Sorrento riduce la squalifica irrogata al calciatore Claudio Moschino da due a una gara. Nulla per la tassa non versata.
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