COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 124 del 21.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 900,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 119 del 12.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 124 del 21.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 900,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 119 del 12.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
La Commissione Disciplinare,
• visti gli atti;
• letto il reclamo della A.C. Ars et Labor Grottaglie con il quale si censura la eccessività dell’ammenda irrogata in relazione ai fatti contestati;
• valutato che la sanzione è stata irrogata a seguito di quanto segnalato nel rapporto del commissario di campo;
• ritenuto che il tale rapporto si riportano i comportamenti antiregolamentari tenuti dalla tifoseria della Società reclamante ma non si fa menzione della “idoneità del lancio di petardi a determinare gravi conseguenze”, che costituisce la motivazione in base alla quale il Giudice Sportivo ha determinato l’entità della sanzione;
• considerata conseguentemente, l’eccessività dell’ammenda irrogata,
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. Ars et Labor Grottaglie dispone la riduzione dell’ammenda irrogata da 900,00 euro a 700,00 euro.
Nulla per la tassa non versata.
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