COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 128 del 27.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. PRO EBOLITANA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER TRE GIORNATE DI GARA CON DECORRENZA IMMEDIATA E CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE STESSE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 119 del 12.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 128 del 27.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. PRO EBOLITANA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER TRE GIORNATE DI GARA CON DECORRENZA IMMEDIATA E CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE STESSE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 119 del 12.03.2003 - Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il reclamo della A.C. Pro Ebolitana con il quale si è chiesta la riduzione della squalifica del campo di giuoco per tre giornate di gara da disputare in campo neutro a porte chiuse; • ascoltato il difensore della Società reclamante; • valutato che da un accurato esame degli atti di gara e dalla relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. è emerso che la sanzione è stata irrogata a causa della violenta reazione posta in essere dai suoi sostenitori concretizzatasi nel danneggiamento delle autovetture parcheggiate ed a causa degli ulteriori successivi scontri verificatisi; • ritenuto che, per tutti gli altri incidenti verificatisi in occasione della gara Angri/Pro Ebolitana svoltasi il 16 febbraio 2003, non è dato ravvisare alcuna responsabilità riferibile alla Società reclamante; • considerato che, in particolare, non può trovarsi alcuna connessione tra lo scavalcamento della rete di recinzione da parte dei tifosi della Pro Ebolitana e la decisione di sospendere la gara, tale scavalcamento essendo risultato motivato dal desiderio dei sostenitori di mettersi in salvo dall’aggressione dei tifosi dell’Angri; • rilevato che, per costante indirizzo giurisprudenziale di questa Commissione, va considerato che la Pro Ebolitana era ospite sul campo dell’Angri e che, pertanto, i comportamenti tenuti dai sostenitori della Pro Ebolitana vanno valutati anche con riferimento a tale circostanza; • valutato che la sanzione irrogata a carico della Pro Ebolitana, pur nella gravità dei fatti contestati, appare eccessiva, P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. Pro Ebolitana, dispone la riduzione della squalifica del campo di giuoco da tre gare da disputarsi in campo neutro a porte chiuse a due gare da disputarsi in campo neutro a porte chiuse. Nulla per la tassa non versata.
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