COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 130 del 28.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.C. CORIGLIANO SCHIAVONEA AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 AL DIRIGENTE CARELLI FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 05.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 130 del 28.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.C. CORIGLIANO SCHIAVONEA AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 AL DIRIGENTE CARELLI FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 05.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva: • il Giudice Sportivo ha inflitto l’inibizione fino al 31.12.2004 al dirigente Carelli Francesco perché al termine della gara Pro Favara/Corigliano inseguiva l’arbitro rivolgendogli espressioni offensive e più volte lo colpiva con sputi alla schiena, tentando altresì di colpirlo senza riuscire nell’intento per l’intervento di alcuni calciatori e della Forza Pubblica; • propone reclamo la U.S.C. Corigliano Schiavonea contestando i fatti addebitati al dirigente e sostenendo che questi si sarebbe limitato a mancare di rispetto al direttore di gara. Chiede pertanto la riduzione della sanzione; • l’articolo 31 lett. a1) del C.G.S. conferisce fede privilegiata ai rapporti dell’arbitro e dei suoi assistenti. Nella fattispecie in tale documento viene ricostruita in dettaglio la condotta tenuta dal Carelli. Nessuna contraddizione emerge tra quanto riferito dall’arbitro e quanto riferito dagli assistenti e dal commissario, che hanno potuto percepire solo una parte dei fatti contestati; • la responsabilità del Carelli è quindi pienamente provata e la sanzione irrogata appare congrua in relazione alla gravità dei fatti contestati ed alla qualifica ricoperta dall’incolpato, dirigente accompagnatore ufficiale della Corigliano Schiavonea, P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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