COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 130 del 28.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.C. CORIGLIANO SCHIAVONEA AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 AL DIRIGENTE CARELLI FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 05.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 130 del 28.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.C. CORIGLIANO SCHIAVONEA AVVERSO
L’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 AL DIRIGENTE CARELLI FRANCESCO (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 05.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva:
• il Giudice Sportivo ha inflitto l’inibizione fino al 31.12.2004 al dirigente Carelli Francesco
perché al termine della gara Pro Favara/Corigliano inseguiva l’arbitro rivolgendogli
espressioni offensive e più volte lo colpiva con sputi alla schiena, tentando altresì di colpirlo
senza riuscire nell’intento per l’intervento di alcuni calciatori e della Forza Pubblica;
• propone reclamo la U.S.C. Corigliano Schiavonea contestando i fatti addebitati al dirigente e
sostenendo che questi si sarebbe limitato a mancare di rispetto al direttore di gara. Chiede
pertanto la riduzione della sanzione;
• l’articolo 31 lett. a1) del C.G.S. conferisce fede privilegiata ai rapporti dell’arbitro e dei suoi
assistenti. Nella fattispecie in tale documento viene ricostruita in dettaglio la condotta tenuta
dal Carelli. Nessuna contraddizione emerge tra quanto riferito dall’arbitro e quanto riferito
dagli assistenti e dal commissario, che hanno potuto percepire solo una parte dei fatti
contestati;
• la responsabilità del Carelli è quindi pienamente provata e la sanzione irrogata appare
congrua in relazione alla gravità dei fatti contestati ed alla qualifica ricoperta dall’incolpato,
dirigente accompagnatore ufficiale della Corigliano Schiavonea,
P.Q.M.
respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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