COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 130 del 28.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RENON GIANPAOLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 119 del 12.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 130 del 28.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RENON GIANPAOLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 119 del 12.03.2003 - Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, osserva il calciatore Renon Gianpoaolo è stato squalificato dal Giudice Sportivo per quattro giornate di gara per avere, dopo essere stato espulso dal terreno di gioco nel corso della gara Lavagnese/Sanremese del 09.03.2003 rincorso un avversario ed avergli rivolto espressioni offensive e blasfeme, rivolto all’arbitro frasi offensive che reiterava anche a fine gara. In quest’ultima occasione veniva trattenuto e quindi allontanato dai propri dirigenti. Con il ricorso proposto, la Società Lavagnese non contesta l’addebito, ma giustifica il comportamento tenuto dal proprio tesserato sulla base di una subita provocazione verbale. Il ricorso è infondato e non può essere accolto. E difatti a voler ritenere vera, anche se non provata, la circostanza della provocazione, questa non costituirebbe circostanza esimente e attenuante per la norme del C.G.S.. Ciò detto, la misura della sanzione inflitta risulta congrua rispetto all’addebito, P.Q.M. rigetta il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa non versata.
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