COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 133 del 04.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.C. POTENZA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA POTENZA/NUOVA NARDO’ DEL 12.01.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 104 del 19.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 133 del 04.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.C. POTENZA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA POTENZA/NUOVA NARDO’ DEL 12.01.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 104 del 19.02.2003 - Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il reclamo proposto dalla A.S.C. Potenza avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata comminata la punizione sportiva della perdita della gara A.S.C. Potenza/Nuova Nardò con il risultato di 0-2; • ascoltati il rappresentante della Società reclamante assistito dal proprio legale; • preso atto della documentazione depositata dalla Società reclamante in corso di giudizio; • sentito per chiarimenti l’arbitro della gara; • rilevato che con il reclamo la Società eccepisce di aver assolto a tutti gli adempimenti necessari per consentire il regolare svolgimento della gara ma che l'imponente nevicata caduta su Potenza avrebbe impedito di delimitare l’area di giuoco secondo regolamento; • preso atto della richiesta della Società reclamante di valutare la nevicata caduta su Potenza nel corso della gara come evento straordinario non prevedibile tale da configurare la causa di forza maggiore; • preso atto altresì della censura formulata nel corso del giudizio del mancato rispetto da parte dell’arbitro del tempo di attesa prima di procedere alla sospensione della gara; • considerato che dagli atti di gara e dai chiarimenti forniti dall’arbitro è risultato confermato che, dopo la fine del primo tempo, lo stesso arbitro aveva chiesto alla Società di procedere alla ridisegnatura delle linee del campo di giuoco con il materiale previsto in caso di neve e che la stessa Società non aveva provveduto al riguardo; • considerato, altresì, che non è stata smentita (anzi confermata) la dichiarazione del capitano del Potenza che riferiva “la difficoltà di reperire il materiale occorrente per la segnatura delle linee” pur se la Società reclamante ha cercato di contraddirla con la dichiarazione del 24.02.2003 della Azienda Comunale per la Tutela Ambientale, che questa Commissione ritiene però irrilevante al fine del decidere; • rilevato, infatti, che non risulta agli atti prova della effettiva messa a disposizione da parte della Società dei materiali necessari per la ridisegnatura delle linee del campo di giuoco non può essere valutata utilmente la menzionata dichiarazione della citata Azienda Comunale; • valutato che la dichiarazione 24.03.2003 dell’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza attestante l’intensità del fenomeno nevoso su Potenza nelle giornate dell’11 e 12 gennaio 2003 non appare utilizzabile non discutendosi nella fattispecie della praticabilità del campo di giuoco quanto della ridisegnatura delle linee dello stesso campo; • ritenuto dunque che la richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore non può essere accolta; • considerato che, alla luce di quanto sopraesposto, non risulta in alcun modo comprovato che la Società reclamante abbia assolto a tutti gli adempimenti necessari per consentire il regolare svolgimento della gara; • considerato, infine, che l’eccezione relativa al mancato rispetto da parte dell’arbitro del tempo di attesa prima di procedere alla sospensione della gara va respinta in quanto, conclusosi il primo tempo alle ore 15,36 (come rilevato da rapporto arbitrale) e, valutata l’inagibilità del campo di giuoco al 5’ dopo l’inizio del riposo (ore 15,41), la gara è stata dichiarata sospesa alle ore 16,25 e cioè dopo 44 minuti, ovvero 1 minuto prima dello spirare del termine di attesa, quando, però, secondo le dichiarazioni unanimi rese dall’arbitro e dalla stessa Società reclamante era ormai impossibile procedere tempestivamente alla ridisegnatura delle linee del campo di giuoco; • ritenuto, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, che la A.S.C. Potenza deve ritenersi oggettivamente responsabile della mancata regolarizzazione del campo di giuoco, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla A.S.C. Potenza e, per l’effetto, conferma il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata comminata la punizione sportiva della perdita della gara A.S.C. Potenza/Nuova Nardò con il punteggio di 0-2. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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