COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 133 del 04.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. POMIGLIANO EST AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.250,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 119 del 12.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 133 del 04.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. POMIGLIANO EST AVVERSO L’AMMENDA DI
EURO 1.250,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 119 del 12.03.2003 – Campionato
Nazionale Dilettanti)
La Commissione Disciplinare,
esaminato il reclamo, visti gli atti, verificata la regolare comunicazione della odierna riunione alla
reclamante oggi non comparsa, e ritenuto che:
• il reclamo risulta fondato, esclusivamente, su un’allegazione difensiva giusta la quale il lancio
di sassi in danno dell’assistente arbitrale sarebbe stato sostanzialmente casuale, in quanto
compiuto da bambini che intendevano unicamente giocare, e su una contestazione in ordine al
numero di episodi aventi ad oggetto un lancio di sputi sempre in danno dell’assistente
arbitrale (uno quello effettivamente refertato, due quelli richiamati dalla decisione
impugnata);
• la prima deduzione appare radicalmente infondata in quanto assolutamente in contrasto con la
fede privilegiata che, ex art. 31 lett. a1) del C.G.S., assiste gli atti ufficiali, ove immuni da
contraddizioni e vizi logici (nella specie il rapporto dell’assistente appare inequivoco
nell’escludere la dedotta casualità del comportamento offensivo); mentre la seconda – seppur
fondata – risulta priva di ogni sostanziale rilievo, non potendo sortire effettive conseguenze
sul piano della graduazione della sanzione;
• la sanzione impugnata risulta proporzionata ai fatti accertati sulla scorta degli atti ufficiali,
P.Q.M.
rigetta il reclamo proposto dalla G.S. Pomigliano, disponendo, per l’effetto, l’addebito della tassa
non versata.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 133 del 04.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. POMIGLIANO EST AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.250,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 119 del 12.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)"