COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 134 del 09/04/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 16/03/2003 MELFI – POMIGLIANO EST
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 134 del 09/04/2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 16/03/2003 MELFI - POMIGLIANO EST
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla G.S.Pomigliano Est e
con il quale si invoca la punizione sportiva della perdita della gara, non disputatasi per impraticabilità
del terreno di gioco, a carico della società Melfi, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del C.G.S. per non
aver ottemperato all'obbligo dello sgombero della neve entro le 72 ore precedenti all' inizio della gara
medesima, così come disposto dall'art. 60 comma 5 delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 1 del 5 72002 del
Comitato Interregionale;
- rilevato in particolare che, secondo quanto sostenuto dalla società reclamante, la neve sarebbe
caduta sulla città di Melfi e dintorni dalle ore 8.30 alle ore 11.30 di quella domenica con una leggera
precipitazione di nevischio nella mezzora successiva e che le operazioni di sgombero avrebbero
avuto inizio solo alle ore 14.50;
- ritenuto, secondo quanto refertato nei documenti ufficiali della gara, aventi fede privilegiata (referto
dell' Arbitro e supplemento, nonchè rapporto del Commissario di Campo), che la neve era caduta
sino alle ore 12.00 e che alla verifica delle condizioni del terreno di gioco effettuate prima dell' inizio
della gara, alla presenza dei due capitani, si era constatato che sullo stesso vi era uno strato
uniforme di circa 45 cm. di neve che lo rendeva impraticabile;
- considerato, come si legge nel supplemento di rapporto, che la società Melfi, circa venti minuti prima
dell' inizio della gara, si era adoperato con propri addetti per rimuovere la neve senza tuttavia riuscirvi
in quanto la neve stessa si attaccava al pallone quando questi rotolava rendendolo come un enorme
palla di neve e non permettendo pertanto ai calciatori di giocarlo regolarmente e che anche il
Commissario di Campo dava atto, nel proprio referto, che le operazioni di sgombero si erano rivelate
inutili "in quanto il fondo risultava a zolle melmose e, lungo le linee laterali ghiacciato.";
- ritenuto che il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie e per ogni altra causa,
è di esclusiva competenza dell' Arbitro ai sensi dell' art.60 comma 1 delle N.O.I.F., trattandosi di
accertamento di natura tecnica non sindacabile in questa sede, e che, una volta constatato sulla base
dei documenti ufficiali che il terreno stesso non era agibile per la presenza della neve, resta da
affrontare la questione dell' eventuale responsabilità della società Melfi per non aver ottemperato
all'obbligo su di lei gravante;
- considerato, in relazione all'eccezionalità dell' evento atmosferico (che ha riguardato peraltro anche
altri incontri del medesimo e di altro girone del Campionato Serie D) essendovi una presenza di
precipitazione protrattasi fino a tre ore prima dell' inizio della gara e che aveva determinato la
presenza di una coltre di neve di circa 45 cm. sull' intero rettangolo di gioco, che ove anche le
operazioni di sgombero fossero iniziate nell' immediatezza, il terreno si sarebbe presentato in ogni
caso impraticabile in quanto in parte melmoso ed in parte ghiacciato, non permettendo un regolare
rimbalzo del pallone e potendo altresì, pregiudicare l' incolumità dei calciatori;
- ritenuto quindi che nessun addebito può rimuoversi alla società Melfi per il mancato svolgimento
della gara ;
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di trasmettere gli atti al Comitato Interregionale per quanto di competenza in ordine all' effettuazione
della gara;
3) di addebitare sul conto della G.S. Pomigliano Est la tassa di reclamo.