COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 137 del 11.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. VIRIBUS UNITIS AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA MARCIANISE/VIRIBUS UNITIS DEL 19.01.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 112 del 05.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 137 del 11.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. VIRIBUS UNITIS AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA MARCIANISE/VIRIBUS UNITIS DEL 19.01.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 112 del 05.03.2003 - Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, osserva: la Società Viribus Unitis, in persona del proprio Presidente, ha inoltrato al Giudice Sportivo richiesta di applicazione della sanzione della perdita della gara a carico della Società Marcianise Calcio con riferimento ai fatti che si erano verificati nel corso della gara del 19.01.2003. Era accaduto, invero, che al 9’ minuto del II tempo, il calciatore Buono Sergio /n. 8 della società ricorrente) si accasciava al suolo perché colpito al capo da oggetto di piccole dimensioni. Il Giudice Sportivo rigettava l’istanza rilevando che il fatto in oggetto aveva determinato soltanto una alterazione al potenziale atletico di un calciatore. Tale impostazione va contestata perché la gara, al di là del fatto isolato di violenza verificatosi. fu portata regolarmente a termine, l’art. 12, comma 1 del C.G.S. prevede la grave sanzione solo nel caso di gare non ultimate e di svolgimento stravolto in maniera eccessiva. Consegue, quindi, il rigetto del reclamo, P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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