COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 137 del 11.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. MATERA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA A.S.C. POTENZA/MATERA DEL 26.01.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 119 del 12.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 137 del 11.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. MATERA AVVERSO LE DECISIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA A.S.C. POTENZA/MATERA DEL
26.01.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 119 del 12.03.2003 -
Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti, udito il Presidente della reclamante che ha insistito per
l’accoglimento della domanda, osserva:
• il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo ritualmente proposto dalla F.C. Matera con il quale
si deduceva l’irregolare tesseramento del calciatore Condò Luigi utilizzato nella partita
A.S.C. Potenza/Matera e si chiedeva la sanzione sportiva della perdita della partita per 0-2 a
carico del Potenza;
• il F.C. Matera propone reclamo sostenendo che il Giudice Sportivo avrebbe errato nel non
prendere in considerazione l’orario di presentazione del tesseramento del Condò che ai sensi
del C.U. n. 32/A del 14.05.2002 art. 6 doveva avvenire entro le ore 13,00 del 30.12.2002;
• va rilevato preliminarmente che il F.C. Matera non deduce espressamente un ritardo nella
presentazione del tesseramento, come fatto storicamente accertato, ma si limita a denunciare
l’assenza di prova certa in ordine all’orario di presentazione. A tal proposito si osserva che
secondo principi generali del diritto applicabili anche al diritto sportivo, l’onere di provare un
fatto grava su chi ne afferma l’esistenza;
• va detto inoltre che dagli atti dell’Ufficio Tesseramento risulta che il modulo del Condò è
pervenuto in data 30.12.2002. Si deve pertanto presumere che sia tempestivamente pervenuto
perché in caso contrario l’Ufficio non lo avrebbe ricevuto,
P.Q.M.
respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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