COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 137 del 11.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. POTENZA S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 122 del 19.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 137 del 11.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. POTENZA S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI
EURO 3.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 122 del 19.03.2003 –
Campionato Nazionale Dilettanti)
La Commissione Disciplinare,
osserva:
A seguito della disputa della gara in questione, l’arbitro incaricato, con rituale rapporto,
comunicava di essere stato costretto al 30’ del II tempo a sospendere per qualche secondo la gara
stessa per consentire la rimozione dal campo di un fumogeno lanciato da sostenitori del Potenza;
l’assistente, inoltre, riferiva di essere stato pesantemente e reiteratamente insultato dai tifosi del
Potenza, i quali avevano anche lanciato al suo indirizzo cinque o sei sassi e due o tre bottigliette:
aggiungeva il predetto che un sasso lo aveva attinto in zona lombare determinando “forte dolore”.
Tali circostanze venivano sostanzialmente confermate dal Commissario di campo in apposito
rapporto, ancorchè manchi un riferimento al sasso andato a colpire l’assistente. Con i motivi
addotti a sostegno del reclamo si evidenziava che il lancio del fumogeno non aveva costituito
pericolo per l’incolumità pubblica ed aveva rappresentato un occasione isolata di disturbo; si
rilevava, inoltre, una "discrepanza" tra le versioni fornite dall'arbitro e dagli altri rapportanti.
Ritiene, invece, la Commissione che tale “discrepanza” non è in concreto ravvisabile come si
evince da quanto sopra evidenziato: gli assunti proposti sono, invero, pienamente convergenti e
depongono per atti di violenza e non solo di mero disturbo. E' appena il caso di rilevare che il
Commissario di campo, dalla sua angolazione, può non aver percepito la circostanza più grave
rappresentata dall’assistente che in definitiva fu personalmente attinto dal sasso. Equa ed
adeguata appare, poi, l’entità e la natura della sanzione applicata che va, quindi, confermata con
conseguente rigetto del reclamo,
P.Q.M.
rigetta il reclamo confermando le decisioni del Giudice Sportivo. Si addebita la tassa non versata.
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