COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 137 del 11.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. POMIGLIANO EST AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.500,00 E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SPOSITO NAZZARENO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 126 del 26.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 137 del 11.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. POMIGLIANO EST AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.500,00 E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SPOSITO NAZZARENO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 126 del 26.03.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, letto il reclamo della Società G.S. Pomigliano con il quale si contesta la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 126 del 26.03.2003, osservando. 1. quanto alla sanzione dell’ammenda di Euro 1.500,00, inflitta alla Società per comportamento scorretto ed offensivo dei propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale, che l’arbitro, nel suo rapporto, si è limitato ad indicare di essere stato oggetto di espressioni offensive e minacciose, in modo vago e non preciso e di essere stato attinto da sputi, risultando, invece, gli altri fatti contestati solo dal rapporto del Commissario di campo, senza che l’arbitro avesse sul punto verbalizzato alcunchè e che, comunque, il comportamento della Società era stato di ampia collaborazione; 2. quanto alla squalifica per quattro gare, comminata al calciatore Sposito Nazzareno per tentativo di aggressione, a fine gara, di un dirigente della squadra avversaria e per espressioni offensive e minacciose nei confronti di calciatori ospiti, che nel rapporto del Commissario di campo non erano state specificate le frasi offensive e di minaccia addebitate al calciatore e che il tentativo di aggressione nei confronti del dirigente della squadra avversa doveva ritenersi determinato dallo stato d’animo derivante dalla perdita della gara; la Società reclamante evidenzia, inoltre, la gravità della sanzione inflitta anche in relazione alle decisioni adottate in altri casi; non è comparso alcuno per la Società reclamante, malgrado la richiesta di essere ascoltati. La Commissione osserva quanto segue. Appare equa e rispondente ai fatti indicati nel rapporto arbitrale e nel rapporto del Commissario di campo, di cui non è stata fornita prova contraria, la sanzione di Euro 1.500,00 di ammenda, irrogata alla Società reclamante, a nulla rilevando il comportamento collaborativo dei dirigenti della stessa Società, peraltro riconosciuto nei rapporti dell’arbitro e del Commissario di campo e risultando i comportamenti scorretti dei sostenitori della G.S. Pomigliano ripetuti e gravi (espressioni offensive nel corso di gara nei confronti di un assistente arbitrale e del Commissario di campo; lancio a fine gara all’indirizzo dell’Arbitro di oggetti vari, di sputi). Appare ugualmente equa la sanzione irrogata al calciatore Sposito, posto che il tentativo di aggressione a un dirigente di squadra avversa, a fine gara, deve ritenersi un episodio grave, a cui sono seguite espressioni offensive e minacciose ai calciatori ospiti, non potendosi escludere che lo Sposito si sia tolto la maglia di gioco per non essere prontamente identificato o per porre in essere con più facilità il tentativo di aggressione scongiurato per il pronto intervento dei dirigenti della Società Pomigliano, ritenendosi, in ogni caso, detta circostanza ai fini della determinazione della sanzione, P.Q.M. rigetta il reclamo con addebito della tassa non versata.
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