COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 137 del 11.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VADO F.C. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COSENZA ANTONINO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 131 del 02.04.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 137 del 11.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VADO F.C. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE
GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COSENZA ANTONINO (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 131 del 02.04.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
La Commissione Disciplinare,
• visti gli atti;
• letto il reclamo del Vado F.C. con cui si lamenta l’eccessività della sanzione irrogata a carico
del calciatore Antonino Cosenza (squalifica per n. 3 gare);
• considerato che le ragioni per le quali è stata irrogata la sanzione sono state contestate dalla
Società reclamante in modo generico senza addurre alcuna prova a sostegno;
• ritenuto che il rapporto degli ufficiali di gara gode di fede privilegiata ai sensi di quanto
previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.;
• valutata la congruità della sanzione irrogata,
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla Vado F:C. e, per l’effetto, conferma la squalifica irrogata a
carico del calciatore Antonino Cosenza.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 137 del 11.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VADO F.C. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COSENZA ANTONINO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 131 del 02.04.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)"