COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE SEMPLICI LEONARDO E DELLA SOCIETA’ SANGIMIGNANO SPORT PER VIOLAZIONE ART. 117 DELLE N.O.I.F. E ARTT. 1 E 12 DEL C.G.S. (nota n. 1848.9/WP/ct/segr. del 21.03.2003).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE SEMPLICI LEONARDO E DELLA SOCIETA’ SANGIMIGNANO SPORT PER VIOLAZIONE ART. 117 DELLE N.O.I.F. E ARTT. 1 E 12 DEL C.G.S. (nota n. 1848.9/WP/ct/segr. del 21.03.2003). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, esaminati gli atti, sentiti il vice Presidente della Società Sangimignano ed il calciatore deferito, osserva: • il calciatore Semplici Leonardo già tesserato con la Società Poggibonsi partecipante al Campionato di Serie C2 e successivamente svincolato in data 20.07.2002 a seguito di risoluzione di contratto, in data 31.07.2002 sottoscriveva richiesta di aggiornamento tesseramento in favore dell’U.S. Grosseto. Successivamente svincolato da quest’ultima per analoga motivazione, sottoscriveva ulteriore richiesta di tesseramento in favore della Società Sangimignano Sport; • l’art. 117 comma 3 delle N.O.I.F., così come modificato dal Consiglio Federale (cfr. C.U. 47/A del 01.08.2002) prevede che il calciatore professionista può tesserarsi con altra Società una sola volta nel corso della stessa stagione sportiva. E’ pertanto evidente che nella fattispecie la norma è stata violata così come accertato in via definitiva dalla Commissione Tesseramenti che ha confermato la decisione del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale che aveva dichiarato la nullità del tesseramento per il Sangimignano del calciatore Semplici Leonardo; • la punizione sportiva della perdita delle gare disputate con la partecipazione del calciatore irregolarmente tesserato, non può essere disposta in quanto i termini temporali per la sua irrogazione sono decorsi. Sanzione congrua per la Società Sangimignano è quella della penalizzazione pari ai punti guadagnati nelle partite alle quali ha partecipato il Semplici. Nelle gare contro la Società Sansovino e contro la Società Imperia il Sangimignano ha totalizzato quattro punti. Nella gara contro la Società Massese non ha ottenuto alcun punto. La sanzione da applicare è quindi quella di quattro punti di penalizzazione oltre all’ammenda di euro 500,00; • per quanto riguarda il calciatore Semplici Leonardo, tenuto conto del lungo periodo di inutilizzazione già sofferto, sanzione congrua è quella della squalifica fino al 30.04.2003, P.Q.M. applica alla Società Sangimignano Sport la penalizzazione di punti quattro nel Campionato in corso e l’ammenda di euro 500,00; irroga al calciatore Semplici Leonardo la squalifica fino al 30.04.2003.
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