COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SANGIUSEPPESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RUBINO VINCENZO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 134 del 09.04.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SANGIUSEPPESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RUBINO VINCENZO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 134 del 09.04.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il reclamo proposto dalla F.C. Sangiuseppese con il quale si eccepisce la eccessività della sanzione irrogata a carico del calciatore Vincenzo Rubino (squalifica per n. 2 gare); • rilevato che l’espressione rivolta dal calciatore nei confronti dell’arbitro deve ritenersi irriguardoso più che offensivo; • valutata, conseguentemente, la eccessività della sanzione irrogata, P.Q.M. in accoglimento del ricorso proposto dal F.C. Sangiuseppese riduce la squalifica irrogata nei confronti del calciatore Vincenzo Rubino da n. 2 a n. 1 gara. Nulla per la tassa non versata.
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