COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 146 del 23.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. POMIGLIANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NON DISPUTATA MELFI/POMIGLIANO DEL 16.03.2003 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 134 del 09.04.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 146 del 23.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. POMIGLIANO AVVERSO LE DECISIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NON DISPUTATA
MELFI/POMIGLIANO DEL 16.03.2003 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 134 del
09.04.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo della Società Pomigliano Est avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al
C.U. n. 134 del 09.04.2003 di rigetto del reclamo della stessa Società relativamente alla gara del
16.03.2003 fra le squadre Melfi/Pomigliano, osserva quanto segue:
• la Società Pomigliano, con il ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo del
09.04.2003, ha chiesto a questa Commissione di assegnare la vittoria a tavolino per 0-2 alla
Società Pomigliano per mancata disputa della gara del 16.03.2003, causa della neve, in
considerazione della responsabilità della Società ospitante Melfi, per non avere quest’ultima
ottemperato all’obbligo dello sgombero della neve a norma dell’art. 60 comma 5 delle
N.O.I.F.;
• la Società reclamante, ha proposto una riflessione sugli accadimenti di cui alla gara del
16.03.2003, evidenziando discordanze nei rapporti dell’arbitro e del Commissario di campo
circa i fatti verificatisi in quella giornata e ribadendo la responsabilità della Società Melfi;
• il ricorso va rigettato, essendo ampiamente condivisibili le motivazioni di cui alla decisione
del Giudice Sportivo impugnata, in quanto, da un lato, la decisione sulla impraticabilità del
campo è di esclusiva competenza dell’arbitro ex art. 60 comma 1 delle N.O.I.F. e, dall’altro,
l’evento atmosferico che ha determinato la mancata disputa della gara deve considerarsi di
tale eccezionalità che nessun addebito può essere mosso alla Società ospitante;
• per le ragioni sopra esposte le osservazioni contenute nel ricorso non hanno rilievo ai fini
della decisione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
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