COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 149 del 24.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. VIRIBUS UNITIS AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA ISERNIA/VIRIBUS UNITIS DEL 08.09.2002 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 76 del 18.12.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 149 del 24.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. VIRIBUS UNITIS AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA ISERNIA/VIRIBUS UNITIS DEL 08.09.2002 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 76 del 18.12.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il ricorso proposto dalla Società Viribus Unitis 1917 avverso la decisione resa dal Giudice Sportivo con cui è stato respinto il reclamo diretto a contestare il tesseramento dei calciatori Luca Montero, Lucas Cantoro e Vincent Taua (C.U. n. 76 del 18.12.2002); • ascoltati i rappresentanti della Società ricorrente assistiti dal proprio legale; • acquisita a gli atti la documentazione prodotta dalla Società ricorrente; • preso atto della richiesta di acquisizione di ulteriore documentazione presentata dalla Società ricorrente; • valutato che tutte le eccezioni formulate dalla Società Viribus Unitis riguardano le modalità di tesseramento dei menzionati calciatori; • ritenuto che le modalità di tesseramento sono attività di stretta competenza dell’Ufficio Tesseramenti e che la valutazione di ogni circostanza inerente a dette modalità è di pertinenza della Commissione Tesseramenti; • preso atto che la Commissione Tesseramenti, con propria decisione del 12 dicembre 2002, ha dichiarato la regolarità dei tesseramenti dei calciatori Taua, Montero e Cantoro precisando in particolare: “La Commissione rileva che i tesseramenti dei predetti calciatori sono stati regolarmente autorizzati dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. (per il Cantoro) e dal Presidente Federale (per gli altri due) previa valutazione della conformità dei tesseramenti medesimi alle vigenti norme regolamentari. E’ il caso di osservare che tali provvedimenti autorizzativi di competenza dell’Organo posto al vertice della F.I.G.C. sono per natura e provenienza atti inoppugnabili. Essi possono ritenersi una sorta di atti politici afferendo alla direzione ed alla cura degli affari sportivi, anche in riferimento alla loro incidenza e riferibilità ai profili sportivi internazionali ed ai rapporti con le federazioni estere. E’ pertanto evidente che essi rientrano nella esclusiva competenza della Presidenza Federale e vanno pertanto considerati definitivi e non sindacabili”; • considerato che non rientra tra le competenze di questa Commissione di effettuare accertamenti ad altri Organi federali preposti e che, pertanto, gli esiti delle valutazioni di questi ultimi godono di fede privilegiata non contestabili in questa sede; • ritenuto dunque che non può essere ammessa alcuna ulteriore istruttoria, P.Q.M. respinge il ricorso proposto dalla Società Viribus Unitis 1917, dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it