COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 153 del 05/05/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 04/05/2003 ISERNIA – BOYS CAIVANESE

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 153 del 05/05/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 04/05/2003 ISERNIA - BOYS CAIVANESE Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Boys Caivanese e con il quale si contesta l'irregolare posizione del calciatore Cantoro Lucas Maximilian ( tesserato Isernia) in quanto tesserato in violazione a quanto previsto dall'art. 40 comma 11 delle N.O.I.F., invocandosi la sanzione di cui all'art, 12 comma 5 let a) del C.G.S. ; - rilevato che la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con decisione in data 12122002 ( C.U. n° 15d ) si è già pronunciata sulla questione dichiarando la regolarità del tesseramento del citato Cantoro Lucas Maximilian; - rilevato che ai sensi dell'art. 44 comma 6 del C.G.S. " le decisioni della Commissione Tesseramento sono immediatamente esecutive"; - considerato pertanto che il predetto calciatore ha regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla gara di cui in epigrafe; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Isernia - Boys Caivanese 1-1; 3) di addebitare sul conto della Boys Caivanese la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it