COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 153 del 05/05/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 04/05/2003 ISERNIA – BOYS CAIVANESE
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 153 del 05/05/2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 04/05/2003 ISERNIA - BOYS CAIVANESE
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Boys Caivanese e con
il quale si contesta l'irregolare posizione del calciatore Cantoro Lucas Maximilian ( tesserato Isernia) in
quanto tesserato in violazione a quanto previsto dall'art. 40 comma 11 delle N.O.I.F., invocandosi la
sanzione di cui all'art, 12 comma 5 let a) del C.G.S. ;
- rilevato che la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con decisione in data 12122002 ( C.U. n°
15d ) si è già pronunciata sulla questione dichiarando la regolarità del tesseramento del citato Cantoro
Lucas Maximilian;
- rilevato che ai sensi dell'art. 44 comma 6 del C.G.S. " le decisioni della Commissione Tesseramento
sono immediatamente esecutive";
- considerato pertanto che il predetto calciatore ha regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla gara di
cui in epigrafe;
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Isernia - Boys Caivanese 1-1;
3) di addebitare sul conto della Boys Caivanese la tassa di reclamo.