COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 155 del 06.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RAVELLI ADRIANO (Dir. Sportivo A.C. Rodengo Saiano) PER VIOLAZIONE ARTT. 6 COMMA 1 E 1 COMMA 1 DEL C.G.S.; GAELI GIANLUCA (dirigente Sant’Angelo Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ARTT. 6 COMMA 7 E 1 COMMA 1 DEL C.G.S.; GUERCILENA ALESSANDRO (tesserato Sant’Angelo Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ARTT. 6 COMMA 7 E 1 COMMA 1 DEL C.G.S.; PREVITALI MASSIMILIANO (tesserato Solbiatese Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMA 7 DEL C.G.S.; CHIARI STEFANO (dirigente A.C. Palazzolo) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLE SOCIETA’ RODENGO SAIANO, SANT’ANGELO CALCIO E A.C. PALAZZOLO PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1136/276pf/EF/MM del 17.04.2003).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 155 del 06.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RAVELLI ADRIANO (Dir. Sportivo A.C. Rodengo Saiano) PER VIOLAZIONE ARTT. 6 COMMA 1 E 1 COMMA 1 DEL C.G.S.; GAELI GIANLUCA (dirigente Sant’Angelo Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ARTT. 6 COMMA 7 E 1 COMMA 1 DEL C.G.S.; GUERCILENA ALESSANDRO (tesserato Sant’Angelo Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ARTT. 6 COMMA 7 E 1 COMMA 1 DEL C.G.S.; PREVITALI MASSIMILIANO (tesserato Solbiatese Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMA 7 DEL C.G.S.; CHIARI STEFANO (dirigente A.C. Palazzolo) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLE SOCIETA’ RODENGO SAIANO, SANT’ANGELO CALCIO E A.C. PALAZZOLO PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1136/276pf/EF/MM del 17.04.2003). La Commissione Disciplinare, Letti gli atti; Visto il deferimento della Procura Federale in data 17 aprile 2003 nei confronti dei tesserati Adriano Ravelli, Gianluca Gaeli, Alessandro Guercilena, Massimiliano Previtali, Stefano Chiari e delle Società Rodengo Saiano, S.Angelo Calcio, AC Palazzolo; Ascoltati personalmente i deferiti assistiti dai propri legali ed il rappresentante della Procura federale dott. Gian Luigi Bracciale; Rilevato che: il Ravelli è stato deferito per aver posto in essere atti diretti, in maniera non equivoca, ad alterare il risultato della gara S.Angelo-Rodengo Saiano il Gaeli per omessa denuncia del tentativo di illecito posto in essere dal Ravelli il Guercilena per omessa denuncia del tentativo di illecito il Previtali per omessa denuncia del tentativo di illecito il Chiari per aver pronunciato frasi brusche e ritorsive nei confronti della Società S.Angelo e della sua dirigenza; la Società Rodengo Saiano per responsabilità oggettiva nel tentativo di illecito e nella violazione ascritta al proprio tesserato; la Società S.Angelo Calcio per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato; la Società Palazzolo per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato; Ascoltati quali testimoni i sigg. Enrico Barani, Renato Lorini, Pietro Franchi, Maurizio Tassi, Danilo Del Monte (testi indicati dalla Procura Federale) e Michele Scognamiglio (indicato dal sig. Stefano Chiari); Accertato, attraverso un accurato esame degli atti, che effettivamente tra il Ravelli ed il Gaeli si svolgevano colloqui diretti a concretizzare gli estremi di un illecito sportivo e che solo il giorno 15 marzo 2003 (e cioè all’immediata vigilia della partita tra S.Angelo e Rodengo) il sig. Gianluca Gaeli, dirigente del S.Angelo Calcio, denunciava presso la Questura di Lodi il tentativo di illecito posto in essere dal sig. Adriano Ravelli, direttore sportivo della Soc. Rodengo Saiano, teso ad alterare il risultato della gara S.Angelo-Rodengo Saiano in programma il 16 marzo 2003 mentre per la formale denunzia di illecito alla FIGC da parte del S.Angelo occorreva attendere il 17 marzo 2003; Accertato, altresì, che, a seguito della denuncia presentata alla Questura di Lodi, la DIGOS videoregistrava l’incontro, svoltosi prima dell’inizio della gara, tra il Ravelli ed il Gaeli nel corso del quale il primo mostrava al Gaeli una busta contenente banconote precisando che si trattava di 9000 euro che avrebbe consegnato al termine dell’incontro tramite il magazziniere della Società e che la rimanente somma pattuita (11000 euro) sarebbe stata consegnata in settimana; Valutato che tale decisiva circostanza è stata ammessa dal Ravelli nel corso del dibattimento confessando dunque il tentativo di illecito; Rilevato che così come il comportamento illecito del Ravelli ha trovato piena conferma in atti appare altresì evidente che il Gaeli ha atteso a lungo immotivatamente prima di denunciare il tentativo di illecito ( il Gaeli ha infatti confessato che sin dal martedì antecedente lo svolgimento della partita si era concretizzato il tentativo di illecito del Ravelli); Valutato che il comportamento omissivo del Gaeli deve essere considerato di particolare gravità perché idoneo a consentire una ulteriore concretizzazione del tentativo di illecito attraverso una serie di incontri di carattere destabilizzante per il sistema calcio; Rilevato che il tentativo di illecito posto in essere dal Ravelli deve essere equiparato, in adesione a principi pacifici e consolidati, all’illecito consumato dovendo prendersi in considerazione l’azione in se’ stessa come idonea alla verificazione dell’evento, rappresentato dall’alterazione del regolare risultato della gara e che la posizione occupata dal Ravelli nella struttura organizzativa del Rodengo Saiano (direttore sportivo) provoca inevitabilmente la responsabilità oggettiva del Rodengo Saiano nel tentativo di illecito e nella violazione ascritta al proprio tesserato; Ritenuto al riguardo che non possono essere prese in considerazione le dettagliate eccezioni proposte dalla difesa del Rodengo Saiano che si pongono in palese contrasto con principi consolidati nel tempo in tema di responsabilità oggettiva; Considerato che, una volta accertata la condotta omissiva del Gaeli che non provvedeva a formalizzare alcun tipo di denuncia presso la Federcalcio (pur essendo ben a conoscenza di tutti i tesserati dell’obbligo che sussiste anche in presenza di voci incontrollate e non provate), ne consegue la responsabilità oggettiva del S.Angelo Calcio nella violazione ascritta al proprio tesserato; Valutato che invece non risulta provata la responsabilità dei deferiti Guercilena e Previtali; Ritenuto che il Guercilena, nonostante una propria diretta partecipazione alle vicende che hanno connotato il tentativo di illecito, non sembra svolgere nello stesso una posizione da protagonista; Considerato infatti che il fatto di aver ricevuto una telefonata dal direttore sportivo del Rodengo Saiano non può costituire fatto illecito, così come aver incontrato lo stesso nella mattina dell’incontro (circostanza questa che può essere definita sconsigliabile ma che non può costituire fatto idoneo a concretizzare violazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 7 C.G.S.); Considerato, peraltro, che il Guercilena ha riferito immediatamente dell’incontro con il Ravelli al proprio allenatore ed al proprio capitano ed aveva avuto assicurazione dal Gaeli che il tentativo di illecito era stato denunciato; Ritenuto dunque che non risultano acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter ascrivere al Guercilena il reato di omessa denuncia del tentativo di illecito e tanto meno per poter condannare lo stesso per violazione dei principi di lealtà e correttezza ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 1 C.G.S.; Considerato che anche la posizione del Previtali appare estranea al tentativo di illecito in quanto l’aver fatto parlare al proprio cellulare il Guercilena, con il quale si trovava nel bar in cui quest’ultimo lavora, ed il Ravelli che l’aveva contattato, l’aver appreso che il Ravelli ed il Guercilena si sarebbero incontrati il giorno successivo (senza conoscere le ragioni di tale incontro), l’aver parlato il giorno antecedente la partita quattro volte al telefono con il Ravelli ( a lui legato da rapporti di amicizia e di lavoro) non può concretizzare alcuna violazione, tanto meno dell’art. 6, comma 7 C.G.S.; Ritenuto, per quanto attiene alla posizione del tesserato Stefano Chiari che le dichiarazioni da questo rilasciate (sulle quali non si è trovata piena conferma in corso di giudizio) non possono essere inquadrate come dichiarazioni ufficiali quanto come espressioni rese in libertà (con tono che è stato interpretato tra il serio ed il faceto) mentre si assisteva ad una manifestazione sportiva; Ritenuto che, non essendo stata raggiunta piena prova sulla lesività delle menzionate dichiarazioni, il Chiari e, conseguentemente, l’A.C. Palazzolo non potranno essere che prosciolti, pur con la raccomandazione per il futuro di astenersi da comportamenti di tal genere; Preso atto delle conclusioni della Procura Federale che ha chiesto l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Ravelli inibizione per cinque anni con proposta di radiazione per il Gaeli inibizione per otto mesi per il Guercilena squalifica per quattro mesi per il Previtali squalifica per sei mesi per il Chiari inibizione per un mese per il Rodengo Saiano sei punti di penalizzazione e 15.000 euro di ammenda per il S.Angelo Calcio 6.000 euro di ammenda per il Palazzolo 500 euro di ammenda Considerato che, per l’entità delle pene da irrogare, vanno formulate alcune considerazioni a supporto ed in particolare: per il Ravelli va considerata la rilevanza della sua posizione nella Società (direttore sportivo), la certezza del comportamento illecito tenuto, l’assenza di ogni sentimento di pentimento per quanto posto in essere, la necessità di allontanare dal mondo del calcio soggetti che si pongano in palese contrasto con i principi etici informatori dell’attività federale sicchè la pena congrua appare essere quella della inibizione per cinque anni con proposta di radiazione; per il Gaeli va censurato il comportamento, assolutamente non collaborativo tenuto sino alla vigilia della partita in questione ed in ogni caso l’assenza di ogni denuncia nella sede naturale (quella federale) sino al giorno successivo allo svolgimento della partita, posizione aggravata dalla particolare qualifica rivestita nell’ambito della Società di appartenenza nella quale pur non possedendone la qualifica svolge in realtà funzioni di Presidente, circostanza aggravante che pesa nella determinazione della sanzione sicchè la pena più giusta appare quella della inibizione per anni tre; per il Rodengo Saiano va considerato preliminarmente che la Società ha conseguito sul campo la matematica promozione in serie C2 ragion per cui non può irrogarsi l’esclusione dal campionato di appartenenza (Campionato Interregionale) perché si verificherebbe in tal caso una doppia retrocessione; va altresì considerato che la posizione di rilievo che il Ravelli ha nell’organigramma societario non può che produrre la piena responsabilità oggettiva della Società di appartenenza; pena congrua ed afflittiva appare dunque quella della penalizzazione di dodici punti da scontarsi nel campionato in corso oltre ad un’ammenda di 6.000 euro; per il S.Angelo Calcio non può che irrogarsi la sanzione per responsabilità oggettiva in quanto l’imputazione ascritta al suo dirigente Gaeli risulta confermata; come precisato più sopra la sanzione deve essere aggravata per la particolare posizione societaria del Gaeli che, pur non possedendone la qualifica, svolge funzioni di Presidente della Società. Sanzione affittiva appare quella della penalizzazione di 4 punti da scontarsi nel campionato in corso oltre ad un’ammenda di 5.000 euro. P.Q.M. In parziale accoglimento del deferimento disposto dalla Procura Federale: irroga la inibizione per cinque anni con proposta di radiazione al tesserato Adriano Ravelli per violazione degli artt. 6, comma 1, e 1, comma 1, C.G.S.; irroga la inibizione per anni tre al tesserato Gianluca Gaeli per violazione degli artt. 6, comma 7 e 1, comma 1, C.G.S.; irroga la sanzione della penalizzazione di punti dodici da scontarsi nel campionato in corso 2002/03 e dell’ammenda di 6.000 euro a carico della Società Rodengo Saiano per violazione dell’art. 6, comma 4, C.G.S.; irroga la sanzione della penalizzazione di punti quattro da scontarsi nel campionato in corso 2002/03 e dell’ammenda di 5.000 euro a carico della Società S.Angelo Calcio per violazione dell’art. 6, comma 4 C.G.S.; assolve da ogni imputazione i tesserati Alessandro Guercilena, Massimiliano Previtali, Stefano Chiari e la A.C. Palazzolo non costituendo i comportamenti dagli stessi tenuti violazione dell’art. 6 comma 7 e 1, comma 1 C.G.S. (per il Guercilena), dell’art. 6 comma 7 C.G.S. (per il Previtali), dell’art. 1, comma 1, C.G.S. (per il Chiari) e dell’art. 6, comma 4, C.G.S. (per la AC Palazzolo).
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