COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 156 del 07.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.B. CAIVANESE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA ISERNIA/BOYS CAIVANESE DEL 04.05.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 153 del 05.05.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 156 del 07.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.B. CAIVANESE AVVERSO LE DECISIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA ISERNIA/BOYS CAIVANESE DEL
04.05.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 153 del 05.05.2003 –
Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
• visti gli atti;
• letto il ricorso proposto dalla Società U.S.B. Caivanese avverso la decisione resa dal Giudice
Sportivo con cui è stato respinto il reclamo diretto a contestare il tesseramento del calciatore,
Cantoro Lucas Maximiliano (C.U. n. 153 del 04.05.2003);
• preso atto della richiesta di acquisizione degli atti relativi al contestato tesseramento;
• valutato che tutte le eccezioni formulate dalla Società U.S.B. Caivanese riguardano le
modalità di tesseramento del menzionato calciatore;
• ritenuto che le modalità di tesseramento sono attività di stretta competenza dell’Ufficio
Tesseramenti e che la valutazione di ogni circostanza inerente a dette modalità è di pertinenza
della Commissione Tesseramenti;
• preso atto che la Commissione Tesseramenti, con propria decisione del 12 dicembre 2002, ha
dichiarato la regolarità dei tesseramenti avanti ad essa impugnati, ivi compreso quello del
calciatore Cantoro Lucas Maximiliano precisando in particolare: “La Commissione rileva che
i tesseramenti dei predetti calciatori sono stati regolarmente autorizzati dal Commissario
Straordinario della F.I.G.C. (per il Cantoro) …….. previa valutazione della conformità dei
tesseramenti medesimi alle vigenti norme regolamentari. E’ il caso di osservare che tali
provvedimenti autorizzativi di competenza dell’Organo posto al vertice della F.I.G.C. sono
per natura e provenienza atti inoppugnabili. Essi possono ritenersi una sorta di atti politici
afferendo alla direzione ed alla cura degli affari sportivi, anche in riferimento alla loro
incidenza e riferibilità ai profili sportivi internazionali ed ai rapporti con le federazioni estere.
E’ pertanto evidente che essi rientrano nella esclusiva competenza della Presidenza Federale e
vanno pertanto considerati definitivi e non sindacabili”;
• considerato che non rientra tra le competenze di questa Commissione compiere accertamenti
riservati ad altri Organi Federali, e, tantomeno accertamenti che si pongano in contrasto con
le già emesse decisioni degli altri Organi specificatamente competenti, e che rivestono, nella
specie, valore di presupposto fattuale insindacabile (la decisione dell’Organo di
tesseramento), e di giudicato (la decisione della Commissione Tesseramenti);
• precisato che solo all’esito di una eventuale decisione di revoca/annullamento del
tesseramento adottata dai competenti organi (cui, peraltro sembra doversi ascrivere efficacia
costitutiva ex nunc) sarebbe possibile per questa Commissione conoscere dei riflessi
disciplinari della accertata irregolarità del tesseramento, e delle condotte ad esso riferite;
• ritenuto dunque che non può essere ammessa alcuna ulteriore istruttoria,
P.Q.M.
respinge il ricorso proposto dalla Società U.S.B. Caivanese; dispone l’addebito della tassa non
versata.
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