COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 158 del 08/05/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 06/04/2003 ARS ET LABOR GROTTAGLIE – FORTIS TRANI

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 158 del 08/05/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 06/04/2003 ARS ET LABOR GROTTAGLIE - FORTIS TRANI Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società Ars et Labor Grottaglie e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara che nel primo tempo sarebbe durata 40 minuti anziché i 45 previsti dalla regola 7 del regolamento di gioco, invocandosi pertanto la ripetizione della gara stessa a causa di tale errore tecnico; - rilevato che nel suo supplemento di rapporto, richiesto da questo Giudice Sportivo, l'Arbitro riferisce che " la gara Grottaglie - Fortis Trani del 0642003 finiva al 45° del primo tempo e non al 40° come dedotto sul ricorso della società Grottaglie”; - considerato che a tale documento ufficiale, ai sensi dell'art. 31 a1) del C.G.S. va attribuita fede privilegiata; - rilevato peraltro, che così come previsto dalla regola n. 5 del gioco del calcio, l'Arbitro deve fungere da cronometrista e redigere il verbale sulla gara e che le sue decisioni per questioni di fatto (come quella in esame) sono inappellabili; - ritenuto altresì, che neppure appare ammissibile la prova televisiva invocata dalla reclamante non rientrando l'ipotesi di cui all'art. 31 a2) del C.G.S P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Ars et Labor Grottaglie - Fortis Trani 0-1; 3) di addebitare sul conto della società Ars et Labor Grottaglie la tassa di reclamo
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