COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 158 del 08/05/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 06/04/2003 ARS ET LABOR GROTTAGLIE – FORTIS TRANI
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 158 del 08/05/2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 06/04/2003 ARS ET LABOR GROTTAGLIE - FORTIS TRANI
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società Ars et Labor
Grottaglie e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara che nel primo tempo sarebbe
durata 40 minuti anziché i 45 previsti dalla regola 7 del regolamento di gioco, invocandosi pertanto la
ripetizione della gara stessa a causa di tale errore tecnico;
- rilevato che nel suo supplemento di rapporto, richiesto da questo Giudice Sportivo, l'Arbitro riferisce
che " la gara Grottaglie - Fortis Trani del 06 42003 finiva al 45° del primo tempo e non al 40° come
dedotto sul ricorso della società Grottaglie”;
- considerato che a tale documento ufficiale, ai sensi dell'art. 31 a1) del C.G.S. va attribuita fede
privilegiata;
- rilevato peraltro, che così come previsto dalla regola n. 5 del gioco del calcio, l'Arbitro deve fungere
da cronometrista e redigere il verbale sulla gara e che le sue decisioni per questioni di fatto (come
quella in esame) sono inappellabili;
- ritenuto altresì, che neppure appare ammissibile la prova televisiva invocata dalla reclamante non
rientrando l'ipotesi di cui all'art. 31 a2) del C.G.S
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Ars et Labor Grottaglie -
Fortis Trani 0-1;
3) di addebitare sul conto della società Ars et Labor Grottaglie la tassa di reclamo