COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 165 del 16.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA NARDO’ CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE STAFICO ILDEBRANDO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 153 del 05.05.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 165 del 16.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA NARDO’ CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE STAFICO ILDEBRANDO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 153 del 05.05.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il reclamo della Nuova Nardò Calcio con il quale si eccepisce la eccessività della sanzione irrogata al calciatore Ildebrando Stafico (squalifica per n. 4 gare effettive) negandosi che il calciatore successivamente all’espulsione abbia rivolto all’arbitro espressioni gravemente minacciose; • ritenuto che la Società reclamante non ha fornito alcuna prova in ordine alla diversa versione dei fatti e che il rapporto arbitrale gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S.; • valutata la congruità della sanzione irrogata, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla Nuova Nardò Calcio e, per l’effetto, conferma la squalifica irrogata a carico del calciatore Ildebrando Stafico. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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