COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 165 del 16.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SANGIUSEPPESE AVVERSO LA SQUALIFICA PE RTRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CRISCIUOLO EMILIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 153 del 05.05.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 165 del 16.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SANGIUSEPPESE AVVERSO LA SQUALIFICA PE RTRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CRISCIUOLO EMILIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 153 del 05.05.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, esaminato il ricorso proposto dalla F.C. Sangiuseppese e letti gli atti e rilevato che: • la stessa reclamante nel dedurre una diversa ricostruzione del fatto addebitato al calciatore sanzionato (per uno schiaffo in volto in danno di un dirigente della squadra avversaria), ammette la obiettiva implausibilità della diversa ricostruzione da essa offerta (atto istintivo volto a liberarsi dalla pretesa “morsa” del dirigente colpito), la inammissibilità di prove testimoniali e, comunque la fede privilegiata, che in ogni caso assiste gli atti ufficiali ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S.; • nella specie inoltre non è stata allegata, né si rinviene, nel referto di gara, quella contraddittorietà o illogicità intrinseca che costituisce indefettibile presupposto a che questa Commissione possa procedere ad una revisione critica delle risultanze ufficiali e/o ad eventuali supplementi istruttori, esperibili, attraverso la richiesta di integrazione e di chiarimenti dei precedenti rapporti, P.Q.M. rigetta il reclamo proposto, disponendo l’addebito della tassa non versata.
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