COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 170 del 23.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SCAGLIONE LUIGI (Vice Presidente A.S.C. Potenza) E GIUZIO VITO (dirigente A.S.C. Potenza) PER VIOLAZIONE ARTT. 6 COMMA 2 E 1 COMMA 1 DEL C.G.S.; SPAGNUOLO ARTURO (direttore sportivo A.C. Pro Ebolitana) PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMA 7 DEL C.G.S.; E DELLE SOCIETA’ A.S.C. POTENZA PER VIOLAZIONE ARTT. 6 COMMA 3 E 2 COMMA 4-PRIMA PARTE DEL C.G.S. E A.C. PRO EBOLITANA PER VIOLAZIONE ARTT. 6 COMMA 4 E 2 COMMA 4-SECONDA PARTE DEL C.G.S. (nota n. 1242/287pf/EF/MM del 09.05.2003). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SPAGNUOLO ARTURO (dirigente A.C. Pro Ebolitana) PER VIOLAZIONE ARTT. 6 COMMI 1 E 2, 1 COMMA 1 E 4 COMMA 3 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. PRO EBOLITANA PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMI 2 E 4 DEL C.G.S. (nota n. 1246/338pf/EF/MM del 12.05.2003).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 170 del 23.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SCAGLIONE LUIGI (Vice Presidente A.S.C. Potenza) E GIUZIO VITO (dirigente A.S.C. Potenza) PER VIOLAZIONE ARTT. 6 COMMA 2 E 1 COMMA 1 DEL C.G.S.; SPAGNUOLO ARTURO (direttore sportivo A.C. Pro Ebolitana) PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMA 7 DEL C.G.S.; E DELLE SOCIETA’ A.S.C. POTENZA PER VIOLAZIONE ARTT. 6 COMMA 3 E 2 COMMA 4-PRIMA PARTE DEL C.G.S. E A.C. PRO EBOLITANA PER VIOLAZIONE ARTT. 6 COMMA 4 E 2 COMMA 4-SECONDA PARTE DEL C.G.S. (nota n. 1242/287pf/EF/MM del 09.05.2003). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SPAGNUOLO ARTURO (dirigente A.C. Pro Ebolitana) PER VIOLAZIONE ARTT. 6 COMMI 1 E 2, 1 COMMA 1 E 4 COMMA 3 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. PRO EBOLITANA PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMI 2 E 4 DEL C.G.S. (nota n. 1246/338pf/EF/MM del 12.05.2003). La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • disposta preliminarmente la riunione dei due separati procedimenti, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva; • sentito il rappresentante della Procura Federale in persona del dott. Stefano Palazzi che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con le seguenti sanzioni: 3 anni di inibizione per SCAGLIONE e GIUZIO; 5 anni di inibizione per SPAGNUOLO; 6 punti di penalizzazione per la Società A.S.C. POTENZA da scontare nel prossimo campionato ove non afflittiva nel campionato in corso e 3 punti di penalizzazione per la Società A.C. PRO EBOLITANA da scontare nel prossimo campionato ove non afflittiva nel campionato in corso • sentiti i deferiti assistiti dai loro difensori, avv.ti Chiacchio e Lepre per il sig. Spaguolo e la AC PRO EBOLITANA, e gli avv.ti Grassani e Fontana per i sig.ri Scaglione, Giuzio e la A.S. CALCIO POTENZA, che hanno concluso per il proscioglimento; • sentiti altresì i testimoni sig.ri Vitantonio Ripoli, Vincenzo Tridico, Giuseppe Galluzzo, indicati dalla Procura Federale, ed i sig.ri Arturo Rufolo, Gaetano Brescia, Nicola Carleo, Gianfranco Surese e Pasquale Manicone indicati dai deferiti; OSSERVA La Procura Federale ha deferito dinanzi a questa C.D., con due separati atti, rispettivamente: • con il primo, il sig. Spagnuolo e la A.C. PRO EBOLITANA per sentirli dichiarare, quanto al primo, responsabile della violazione dell’art.6, comma 1 e 2, dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 4, comma 3, C.G.S., quanto alla seconda, responsabile della violazione dell’art. 6, commi 2 e 4, C.G.S., “per avere (lo Spagnuolo, n.d.r.) nei giorni precedenti la gara Pro Ebolitana - ASC Potenza del 26.3.03, invitato il presidente della società F.C. Matera, Ripoli Vitantonio, ad offrire ai calciatori della società Pro Ebolitana un premio a vincere relativo alla gara contro la A.S.C. Potenza e per avere negato (rectius, nociuto) con il proprio comportamento (al)la regolarità di svolgimento del campionato”; • con il secondo, i sig.ri Scaglione e Giuzio e la A.S. Calcio Potenza, per sentirli dichiarare, quanto ai primi, responsabili della violazione dell’art.6, comma 2, dell’art. 1, comma 1, C.G.S., quanto alla seconda, responsabile della violazione dell’art. 6, commi 3, e dell’art. 2, comma 4, prima parte, C.G.S., “per avere (i sig.ri Scaglione e Giuzio, n.d.r.) in data anteriore all’incontro A.C. Pro Ebolitana – A.S.C. Potenza del 26.3.03, offerto al sig. Arturo Spagnuolo, direttore sportivo della Pro Ebolitana, la somma di Euro 5.000,00 al fine di garantirsi la vittoria del predetto incontro, somma non accettata dallo Spagnuolo e per aver inoltrato agli Organi Federali in data 25.3.03 l’esposto denuncia con il quale si sosteneva la richiesta di denaro da parte del sig. Spagnuolo per assicurare all’A.S.C. Potenza la vittoria dell’incontro di cui si discute, al fine di far ricadere ogni presunta responsabilità sul sig. Arturo Spagnuolo”; • sempre con il secondo, il sig. Spagnuolo e la A.C. PRO EBOLITANA per sentirli dichiarare, quanto al primo, responsabile della violazione dell’art.6, comma 7, C.G.S., quanto alla seconda, responsabile della violazione dell’art. 6, comma 4, e dell’art. 2, comma 4, seconda parte, C.G.S., “perché, pur avendo (lo Spagnuolo, n.d.r.) appreso dell’intenzione dei dirigenti dell’A.SC.. Potenza di offrire una somma di denaro per condizionare il risultato dell’incontro di cui in narrativa, non provvedeva a dare immediata comunicazione di ciò agli Organi Federali”. Esaminati gli atti e le risultanze istruttorie all’esito del dibattimento, i deferimenti risultano essere parzialmente fondati. Procedendo con ordine. Deferimento 9 maggio 2003 1. Con riferimento alle contestazioni sollevate in merito ai comportamenti tenuti dai tesserati dell’A.S.C. Potenza, risulta provato che in data 24.3.03 si svolse un incontro, inizialmente presso un locale pubblico poi proseguito nell’ufficio del dirigente del Potenza sig. Giuzio, tra quest’ultimo e lo Spagnuolo, nel corso del quale intervenne anche lo Scaglione. Oggetto di detto incontro fu il tentativo di giungere ad un accordo finalizzato all’accomadamento del risulttao della gara Pro Ebolitana – A.S.C. Potenza, che si sarebbe svolta due giorni dopo, dietro la corresponsione, da parte della società A.S.C. Potenza, di una somma di denaro, sulla quantificazione della quale i suindicati soggetti non trovano l’intesa. Le circostanze sopra indicate sono provate dalle risultanze testimoniali raccolte dall’Ufficio Indagini e peraltro confermate in dibattimento e non contestate. In merito allo svolgimento dei fatti, tutti i soggetti deferiti hanno offerto una ricostruzione dell’accaduto tesa ad evidenziare, quale mera allegazione difensiva , non già la non verificazione dei fatti medesimi, ma viceversa l’intenzione di ciascuno di essi di tendere un “tranello” alla propria controparte al fine di denunciare la volontà della controparte medesima di compiere un illecito. Detta tesi è stata peraltro fatta propria dalla Procura, ma sul punto si tornerà in seguito, con riferimento alle motivazioni che avrebbero mosso lo Spagnuolo. Al di là della inattendibilità di tali tesi, occorre evidenziare che per questa C.D. è sufficiente a realizzare la violazione degli artt. 1 e 6 C.G.S. la semplice prova dell’avveramento dei fatti come sopra descritti (si vedano in proposito le dichiarazione rese dal Giuzio, dallo Scaglione e dallo Spagnuolo al rappresentante dell’Ufficio Indagini, che rendono peraltro assolutamente inifluente ogni eccezione avanzata in merito alla utilizzabilità, ai fini probatori, dell’asserita registrazione fonica del colloquio e delle relative trascrizioni), la cui gravità e concludenza è data da una serie di circostanze univoche: qualità dei soggetti (dirigenti delle rispettive società), luogo in cui si è svolto l’incontro (ufficio del sig. Giuzio), contesto temporale (appena due giorni prima dello svolgimento della gara), oggetto dell’incontro medesimo (offerta di danaro, e precisamente euro 5.000,00, da parte del Giuzio, al fine di alterare il risultato della gara). In ogni caso le motivazioni soggettive, davvero non credibili, che avrebbero mosso i tesserati della A.S.C. Potenza (così come lo Spagnuolo) a portare avanti l’incontro, essendo rimaste a livello di riserva mentale e comunque non essendo state preventivamente portate a conoscenza degli Organi Federali, non possono costituire né una scriminante né una attenuante per l’affermazione della loro responsabilità in merito ai fatti posti a base del deferimento. Il fatto è di particolare gravità ed è congrua, a parere di questa C.D., l’irrogazione della sanzione di anni tre di inibizione a carico dei sig.ri Giuzio e Scaglione e, a carico della A.S.C. Potenza, l’irrogazione della sanzione della penalizzazione - per responsabilità oggettiva e non diretta, non avendo i deferiti poteri di legale rappresentanza della società – di punti quindici da detrarsi nella classifica del corrente campionato e dell’ammenda di euro 5.000,00, quest’ultima per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.. 2. La Procura Federale, in merito ai medesimi fatti, ha deferito, come sopra ricordato, lo Spagnuolo e la società A.C. Pro Ebolitana, per avere il primo omesso di tempestivamente denunciare agli Organi Federali il tentativo di illecito che avrebbero posto in essere, nella ricostruzione operata dalla Procura, i tesserati della A.S.C. Potenza. Come detto, ad opinione di questa C.D. le motivazioni che hanno mosso lo Spagnuolo sono state ben altre, e cioè quelle di tentare il raggiungimento di un accordo teso ad alterare il risultato della gara. Ne consegue che non può configurarsi la violazione dell’obbligo di denunzia a carico di soggetti che hanno partecipato alla fattispecie di illecito inteso a modificare l’esito della gara. Ora, stante che la contestazione mossa dalla Procura con riferimento allo Spagnuolo ed alla Pro Ebolitana è esclusivamente quella della tardiva denuncia, la stessa non può trovare accoglimento ed i conseguenza i deferiti devono essere prosciolti. Ciò però comporta la necessità, in capo a questa C.D., di rimettere gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. Deferimento 12 maggio 2003 Con riferimento alle contestazioni sollevate al sig. Spagnuolo ed alla società Pro Ebolitana, devesi, in via preliminare, osservare come nessun pregio rivesta, invero, la prospettazione difensiva della società deferita, giusta la quale lo Spagnuolo non risulterebbe nel novero dei dirigenti indicati nell’apposito foglio di censimento federale, e, per conseguenza nessuna responsabilità incomberebbe in capo alla società per i fatti da esso commessi. Devesi, infatti, osservare, per un verso come proprio dal foglio del censimento depositato dalla difesa della Pro Ebolitana, risulta che lo Spagnuolo fosse stato inserito tra i “dirigenti reperibili”, e, per altro verso come la responsabilità oggettiva delle Società si configuri, ai sensi dell’art. 2 comma 4, CGS proprio per i fatti commessi da “propri dirigenti, soci di associazione e tesserati”. Quanto alla prova dei fatti ascritti allo Spagnuolo, devesi rilevare come la conferma della fondatezza dei medesimi possa trarsi sia dalla naturale attendibilità dell’esposto reso dal Presidente del Matera – che non aveva particolare interesse a muovere, senza ragione, simile e grave addebito – che dalle successive parziali ammissioni rese dallo stesso Spagnuolo e dalla contraddittorietà tra quest’ultime e le testimonianze rese “a discarico” in sede dibattimentale. Lo Spagnuolo, infatti, ha ammesso, nella deposizione resa all’Ufficio Indagini, di aver fatto cenno, nella telefonata al Presidente del Matera, alle difficoltà economiche della Società Pro Ebolitana ed alla opportunità che il Presidente della medesima corrispondesse ai calciatori gli arretrati onde ottenere una maggiore motivazione E, non è dubbio, che una tale confidenza risulti quantomeno singolare, ed appaia intesa a provocare proprio una offerta di indebito sostegno, o, comunque, ad introdurre il relativo argomento di un “premio a vincere“. I testi a discarico - indotti dagli incolpati - escludendo espressamente che lo Spagnuolo avesse potuto compiere, in quell’orario, una telefonata da essi non ascoltata (in quanto tutti si sarebbero trovati in auto con un telefono cellulare munito di vivavoce), e che nella telefonata, di cui erano stati testimoni, si fosse parlato di argomenti diversi da una questione concernente un ricorso in materia di tesseramento di un calciatore, pendente davanti alla C.D., che interessava entrambe le società, hanno, d’altra parte, smentito le stesse precedenti ammissioni dello Spagnuolo - che, invece, come ricordato, ha riferito di un colloquio in ordine alle difficoltà economiche della Pro Ebolitana (e ad un episodio che aveva coinvolto il portiere della squadra Corcione ) – e reso così inattendibili, e, anzi, di valenza indiziaria addirittura opposta, le relative testimonianze. Non può dubitarsi, infine, che la richiesta di un premio a vincere rivolta dallo Spagnuolo al Presidente del Matera integri la fattispecie del tentativo di illecito. Il Presidente del Matera, pur riferendo a questa C.D. di non aver dato credito alla proposta ricevuta, in dipendenza della generale inattendibilità del proponente, ha precisato di aver ritenuto la proposta intrinsecamente seria, almeno nelle intenzioni dello Spagnuolo e di aver, quindi, risposto ad esso assai seccamente. E non è dubbio, infine, che la proposta di corrispondere ai calciatori della Pro Ebolitana un premio a vincere, supportata e spinta dalla affermazione che la A.S.C. Potenza si era “già mossa” e che “ i campionati si vincono anche così e non dormendo” integri, ad ogni effetto, una fattispecie di illecito. Un ultimo inciso deve essere riservato alla contestazione della violazione di cui all’art.4, comma 3, CGS. La fattispecie di cui alla norma è totalmente estranea alla fatti di cui in argomento, e quindi il deferimento per tale imputazione non è conferente e non va accolto. Quanto alla graduazione delle sanzioni, devesi, per quanto attiene alla posizione dello Spagnuolo, osservare che lo stesso, oltre ad essere già inibito al momento dei fatti, risulti aver partecipato, in quello stesso periodo, anche all’altro grave illecito, di cui è odierno deferimento, e, per il quale si rende necessario il rinvio degli atti alla Procura per la formulazione di un nuovo deferimento. Sanzione adeguata alla gravità della condotta dello Spagnuolo – tenuto conto delle sovraesposte circostanze, - è dunque la inibizione per anni 5 con proposta di radiazione per la particolare gravità della condotta. Per quanto attiene alla Società – che risponde oggettivamente – non può non tenersi conto, per un verso, della gravità dell’aver affidato funzioni dirigenziali ad un personaggio che le risultanze processuali consentono di ritenere notoriamente incline a condurre operazioni in contrasto con l’ordinamento sportivo, e, per altro verso, che è, infine, risultato come la telefonata di cui al deferimento sia stata compiuta alla presenza anche del segretario della Società, e di due sostenitori della medesima. Sanzione adeguata – valutate anche le circostanze che precedono – l’irrogazione della sanzione della penalizzazione - per responsabilità oggettiva e non diretta, non avendo lo Spagnuolo poteri di legale rappresentanza della società – di punti quindici da detrarsi nella classifica del corrente campionato e dell’ammenda di euro 5.000,00, quest’ultima per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.. P.Q.M. così provvede: 1. dichiara il sig. Luigi Scaglione, il sig. Vito Giuzio e la A.S. Calcio Potenza responsabili dei fatti rispettivamente loro ascritti e li condanna, quanto ai primi due, all’inibizione di anni tre e, quanto alla seconda, alla penalizzazione di punti quindici da detrarsi sulla classifica del corrente campionato ed all’ammenda di Euro 5.000,00; 2. dichiara il sig. Arturo Spagnuolo e la A.C. Pro Ebolitana responsabili dei fatti rispettivamente loro ascritti con il deferimento del 12 maggio 2003 prot. n. 1246/338pf/EF/MM esclusa la contestazione di cui all’art. 4 comma 3 del C.G.S., e li condanna, quanto al primo, all’inibizione per anni cinque con proposta di radiazione dai ruoli federali e, quanto alla seconda, alla penalizzazione di punti quindici da detrarsi sulla classifica del corrente campionato ed all’ammenda di Euro 5.000,00; 3. proscioglie il sig. Arturo Spagnuolo e la A.C. Pro Ebolitana dal deferimento del 9 maggio 2003 prot. n. 1242/287pf/EF/MM, e rimette gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. 4. proscioglie il sig. Arturo Spagnuolo e la A.C. Pro Ebolitana dalla imputazione di cui all’art. 4 comma 3 del C.G.S..
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