• Stagione sportiva: 2002/2003
COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 170 del 23.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SCAGLIONE LUIGI
(Vice Presidente A.S.C. Potenza) E GIUZIO VITO (dirigente A.S.C. Potenza) PER
VIOLAZIONE ARTT. 6 COMMA 2 E 1 COMMA 1 DEL C.G.S.; SPAGNUOLO
ARTURO (direttore sportivo A.C. Pro Ebolitana) PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMA 7
DEL C.G.S.; E DELLE SOCIETA’ A.S.C. POTENZA PER VIOLAZIONE ARTT. 6
COMMA 3 E 2 COMMA 4-PRIMA PARTE DEL C.G.S. E A.C. PRO EBOLITANA PER
VIOLAZIONE ARTT. 6 COMMA 4 E 2 COMMA 4-SECONDA PARTE DEL C.G.S. (nota
n. 1242/287pf/EF/MM del 09.05.2003).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SPAGNUOLO
ARTURO (dirigente A.C. Pro Ebolitana) PER VIOLAZIONE ARTT. 6 COMMI 1 E 2, 1
COMMA 1 E 4 COMMA 3 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. PRO EBOLITANA
PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMI 2 E 4 DEL C.G.S. (nota n. 1246/338pf/EF/MM del
12.05.2003).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 170 del 23.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SCAGLIONE LUIGI
(Vice Presidente A.S.C. Potenza) E GIUZIO VITO (dirigente A.S.C. Potenza) PER
VIOLAZIONE ARTT. 6 COMMA 2 E 1 COMMA 1 DEL C.G.S.; SPAGNUOLO
ARTURO (direttore sportivo A.C. Pro Ebolitana) PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMA 7
DEL C.G.S.; E DELLE SOCIETA’ A.S.C. POTENZA PER VIOLAZIONE ARTT. 6
COMMA 3 E 2 COMMA 4-PRIMA PARTE DEL C.G.S. E A.C. PRO EBOLITANA PER
VIOLAZIONE ARTT. 6 COMMA 4 E 2 COMMA 4-SECONDA PARTE DEL C.G.S. (nota
n. 1242/287pf/EF/MM del 09.05.2003).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SPAGNUOLO
ARTURO (dirigente A.C. Pro Ebolitana) PER VIOLAZIONE ARTT. 6 COMMI 1 E 2, 1
COMMA 1 E 4 COMMA 3 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. PRO EBOLITANA
PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMI 2 E 4 DEL C.G.S. (nota n. 1246/338pf/EF/MM del
12.05.2003).
La Commissione Disciplinare,
• visti gli atti;
• disposta preliminarmente la riunione dei due separati procedimenti, per evidenti ragioni di
connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
• sentito il rappresentante della Procura Federale in persona del dott. Stefano Palazzi che ha
concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con le seguenti sanzioni: 3 anni di
inibizione per SCAGLIONE e GIUZIO; 5 anni di inibizione per SPAGNUOLO; 6 punti di
penalizzazione per la Società A.S.C. POTENZA da scontare nel prossimo campionato ove
non afflittiva nel campionato in corso e 3 punti di penalizzazione per la Società A.C. PRO
EBOLITANA da scontare nel prossimo campionato ove non afflittiva nel campionato in
corso
• sentiti i deferiti assistiti dai loro difensori, avv.ti Chiacchio e Lepre per il sig. Spaguolo e la
AC PRO EBOLITANA, e gli avv.ti Grassani e Fontana per i sig.ri Scaglione, Giuzio e la A.S.
CALCIO POTENZA, che hanno concluso per il proscioglimento;
• sentiti altresì i testimoni sig.ri Vitantonio Ripoli, Vincenzo Tridico, Giuseppe Galluzzo,
indicati dalla Procura Federale, ed i sig.ri Arturo Rufolo, Gaetano Brescia, Nicola Carleo,
Gianfranco Surese e Pasquale Manicone indicati dai deferiti;
OSSERVA
La Procura Federale ha deferito dinanzi a questa C.D., con due separati atti, rispettivamente:
• con il primo, il sig. Spagnuolo e la A.C. PRO EBOLITANA per sentirli dichiarare, quanto al
primo, responsabile della violazione dell’art.6, comma 1 e 2, dell’art. 1, comma 1 e dell’art.
4, comma 3, C.G.S., quanto alla seconda, responsabile della violazione dell’art. 6, commi 2 e
4, C.G.S., “per avere (lo Spagnuolo, n.d.r.) nei giorni precedenti la gara Pro Ebolitana -
ASC Potenza del 26.3.03, invitato il presidente della società F.C. Matera, Ripoli Vitantonio,
ad offrire ai calciatori della società Pro Ebolitana un premio a vincere relativo alla gara
contro la A.S.C. Potenza e per avere negato (rectius, nociuto) con il proprio comportamento
(al)la regolarità di svolgimento del campionato”;
• con il secondo, i sig.ri Scaglione e Giuzio e la A.S. Calcio Potenza, per sentirli dichiarare,
quanto ai primi, responsabili della violazione dell’art.6, comma 2, dell’art. 1, comma 1,
C.G.S., quanto alla seconda, responsabile della violazione dell’art. 6, commi 3, e dell’art. 2,
comma 4, prima parte, C.G.S., “per avere (i sig.ri Scaglione e Giuzio, n.d.r.) in data
anteriore all’incontro A.C. Pro Ebolitana – A.S.C. Potenza del 26.3.03, offerto al sig. Arturo
Spagnuolo, direttore sportivo della Pro Ebolitana, la somma di Euro 5.000,00 al fine di
garantirsi la vittoria del predetto incontro, somma non accettata dallo Spagnuolo e per aver
inoltrato agli Organi Federali in data 25.3.03 l’esposto denuncia con il quale si sosteneva la
richiesta di denaro da parte del sig. Spagnuolo per assicurare all’A.S.C. Potenza la vittoria
dell’incontro di cui si discute, al fine di far ricadere ogni presunta responsabilità sul sig.
Arturo Spagnuolo”;
• sempre con il secondo, il sig. Spagnuolo e la A.C. PRO EBOLITANA per sentirli dichiarare,
quanto al primo, responsabile della violazione dell’art.6, comma 7, C.G.S., quanto alla
seconda, responsabile della violazione dell’art. 6, comma 4, e dell’art. 2, comma 4, seconda
parte, C.G.S., “perché, pur avendo (lo Spagnuolo, n.d.r.) appreso dell’intenzione dei
dirigenti dell’A.SC.. Potenza di offrire una somma di denaro per condizionare il risultato
dell’incontro di cui in narrativa, non provvedeva a dare immediata comunicazione di ciò
agli Organi Federali”.
Esaminati gli atti e le risultanze istruttorie all’esito del dibattimento, i deferimenti risultano essere
parzialmente fondati.
Procedendo con ordine.
Deferimento 9 maggio 2003
1. Con riferimento alle contestazioni sollevate in merito ai comportamenti tenuti dai tesserati
dell’A.S.C. Potenza, risulta provato che in data 24.3.03 si svolse un incontro, inizialmente
presso un locale pubblico poi proseguito nell’ufficio del dirigente del Potenza sig. Giuzio, tra
quest’ultimo e lo Spagnuolo, nel corso del quale intervenne anche lo Scaglione.
Oggetto di detto incontro fu il tentativo di giungere ad un accordo finalizzato
all’accomadamento del risulttao della gara Pro Ebolitana – A.S.C. Potenza, che si sarebbe
svolta due giorni dopo, dietro la corresponsione, da parte della società A.S.C. Potenza, di una
somma di denaro, sulla quantificazione della quale i suindicati soggetti non trovano l’intesa.
Le circostanze sopra indicate sono provate dalle risultanze testimoniali raccolte dall’Ufficio
Indagini e peraltro confermate in dibattimento e non contestate. In merito allo svolgimento
dei fatti, tutti i soggetti deferiti hanno offerto una ricostruzione dell’accaduto tesa ad
evidenziare, quale mera allegazione difensiva , non già la non verificazione dei fatti
medesimi, ma viceversa l’intenzione di ciascuno di essi di tendere un “tranello” alla propria
controparte al fine di denunciare la volontà della controparte medesima di compiere un
illecito. Detta tesi è stata peraltro fatta propria dalla Procura, ma sul punto si tornerà in
seguito, con riferimento alle motivazioni che avrebbero mosso lo Spagnuolo.
Al di là della inattendibilità di tali tesi, occorre evidenziare che per questa C.D. è sufficiente a
realizzare la violazione degli artt. 1 e 6 C.G.S. la semplice prova dell’avveramento dei fatti
come sopra descritti (si vedano in proposito le dichiarazione rese dal Giuzio, dallo Scaglione
e dallo Spagnuolo al rappresentante dell’Ufficio Indagini, che rendono peraltro assolutamente
inifluente ogni eccezione avanzata in merito alla utilizzabilità, ai fini probatori, dell’asserita
registrazione fonica del colloquio e delle relative trascrizioni), la cui gravità e concludenza è
data da una serie di circostanze univoche: qualità dei soggetti (dirigenti delle rispettive
società), luogo in cui si è svolto l’incontro (ufficio del sig. Giuzio), contesto temporale
(appena due giorni prima dello svolgimento della gara), oggetto dell’incontro medesimo
(offerta di danaro, e precisamente euro 5.000,00, da parte del Giuzio, al fine di alterare il
risultato della gara). In ogni caso le motivazioni soggettive, davvero non credibili, che
avrebbero mosso i tesserati della A.S.C. Potenza (così come lo Spagnuolo) a portare avanti
l’incontro, essendo rimaste a livello di riserva mentale e comunque non essendo state
preventivamente portate a conoscenza degli Organi Federali, non possono costituire né una
scriminante né una attenuante per l’affermazione della loro responsabilità in merito ai fatti
posti a base del deferimento.
Il fatto è di particolare gravità ed è congrua, a parere di questa C.D., l’irrogazione della
sanzione di anni tre di inibizione a carico dei sig.ri Giuzio e Scaglione e, a carico della A.S.C.
Potenza, l’irrogazione della sanzione della penalizzazione - per responsabilità oggettiva e non
diretta, non avendo i deferiti poteri di legale rappresentanza della società – di punti quindici
da detrarsi nella classifica del corrente campionato e dell’ammenda di euro 5.000,00,
quest’ultima per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S..
2. La Procura Federale, in merito ai medesimi fatti, ha deferito, come sopra ricordato, lo
Spagnuolo e la società A.C. Pro Ebolitana, per avere il primo omesso di tempestivamente
denunciare agli Organi Federali il tentativo di illecito che avrebbero posto in essere, nella
ricostruzione operata dalla Procura, i tesserati della A.S.C. Potenza. Come detto, ad opinione
di questa C.D. le motivazioni che hanno mosso lo Spagnuolo sono state ben altre, e cioè
quelle di tentare il raggiungimento di un accordo teso ad alterare il risultato della gara. Ne
consegue che non può configurarsi la violazione dell’obbligo di denunzia a carico di soggetti
che hanno partecipato alla fattispecie di illecito inteso a modificare l’esito della gara. Ora,
stante che la contestazione mossa dalla Procura con riferimento allo Spagnuolo ed alla Pro
Ebolitana è esclusivamente quella della tardiva denuncia, la stessa non può trovare
accoglimento ed i conseguenza i deferiti devono essere prosciolti. Ciò però comporta la
necessità, in capo a questa C.D., di rimettere gli atti alla Procura Federale per i
provvedimenti di competenza.
Deferimento 12 maggio 2003
Con riferimento alle contestazioni sollevate al sig. Spagnuolo ed alla società Pro Ebolitana,
devesi, in via preliminare, osservare come nessun pregio rivesta, invero, la prospettazione
difensiva della società deferita, giusta la quale lo Spagnuolo non risulterebbe nel novero dei
dirigenti indicati nell’apposito foglio di censimento federale, e, per conseguenza nessuna
responsabilità incomberebbe in capo alla società per i fatti da esso commessi.
Devesi, infatti, osservare, per un verso come proprio dal foglio del censimento depositato dalla
difesa della Pro Ebolitana, risulta che lo Spagnuolo fosse stato inserito tra i “dirigenti reperibili”,
e, per altro verso come la responsabilità oggettiva delle Società si configuri, ai sensi dell’art. 2
comma 4, CGS proprio per i fatti commessi da “propri dirigenti, soci di associazione e tesserati”.
Quanto alla prova dei fatti ascritti allo Spagnuolo, devesi rilevare come la conferma della
fondatezza dei medesimi possa trarsi sia dalla naturale attendibilità dell’esposto reso dal
Presidente del Matera – che non aveva particolare interesse a muovere, senza ragione, simile e
grave addebito – che dalle successive parziali ammissioni rese dallo stesso Spagnuolo e dalla
contraddittorietà tra quest’ultime e le testimonianze rese “a discarico” in sede dibattimentale.
Lo Spagnuolo, infatti, ha ammesso, nella deposizione resa all’Ufficio Indagini, di aver fatto
cenno, nella telefonata al Presidente del Matera, alle difficoltà economiche della Società Pro
Ebolitana ed alla opportunità che il Presidente della medesima corrispondesse ai calciatori gli
arretrati onde ottenere una maggiore motivazione
E, non è dubbio, che una tale confidenza risulti quantomeno singolare, ed appaia intesa a
provocare proprio una offerta di indebito sostegno, o, comunque, ad introdurre il relativo
argomento di un “premio a vincere“.
I testi a discarico - indotti dagli incolpati - escludendo espressamente che lo Spagnuolo avesse
potuto compiere, in quell’orario, una telefonata da essi non ascoltata (in quanto tutti si sarebbero
trovati in auto con un telefono cellulare munito di vivavoce), e che nella telefonata, di cui erano
stati testimoni, si fosse parlato di argomenti diversi da una questione concernente un ricorso in
materia di tesseramento di un calciatore, pendente davanti alla C.D., che interessava entrambe le
società, hanno, d’altra parte, smentito le stesse precedenti ammissioni dello Spagnuolo - che,
invece, come ricordato, ha riferito di un colloquio in ordine alle difficoltà economiche della Pro
Ebolitana (e ad un episodio che aveva coinvolto il portiere della squadra Corcione ) – e reso così
inattendibili, e, anzi, di valenza indiziaria addirittura opposta, le relative testimonianze.
Non può dubitarsi, infine, che la richiesta di un premio a vincere rivolta dallo Spagnuolo al
Presidente del Matera integri la fattispecie del tentativo di illecito.
Il Presidente del Matera, pur riferendo a questa C.D. di non aver dato credito alla proposta
ricevuta, in dipendenza della generale inattendibilità del proponente, ha precisato di aver ritenuto
la proposta intrinsecamente seria, almeno nelle intenzioni dello Spagnuolo e di aver, quindi,
risposto ad esso assai seccamente.
E non è dubbio, infine, che la proposta di corrispondere ai calciatori della Pro Ebolitana un
premio a vincere, supportata e spinta dalla affermazione che la A.S.C. Potenza si era “già mossa”
e che “ i campionati si vincono anche così e non dormendo” integri, ad ogni effetto, una
fattispecie di illecito.
Un ultimo inciso deve essere riservato alla contestazione della violazione di cui all’art.4, comma
3, CGS. La fattispecie di cui alla norma è totalmente estranea alla fatti di cui in argomento, e
quindi il deferimento per tale imputazione non è conferente e non va accolto.
Quanto alla graduazione delle sanzioni, devesi, per quanto attiene alla posizione dello Spagnuolo,
osservare che lo stesso, oltre ad essere già inibito al momento dei fatti, risulti aver partecipato, in
quello stesso periodo, anche all’altro grave illecito, di cui è odierno deferimento, e, per il quale si
rende necessario il rinvio degli atti alla Procura per la formulazione di un nuovo deferimento.
Sanzione adeguata alla gravità della condotta dello Spagnuolo – tenuto conto delle sovraesposte
circostanze, - è dunque la inibizione per anni 5 con proposta di radiazione per la particolare
gravità della condotta.
Per quanto attiene alla Società – che risponde oggettivamente – non può non tenersi conto, per un
verso, della gravità dell’aver affidato funzioni dirigenziali ad un personaggio che le risultanze
processuali consentono di ritenere notoriamente incline a condurre operazioni in contrasto con
l’ordinamento sportivo, e, per altro verso, che è, infine, risultato come la telefonata di cui al
deferimento sia stata compiuta alla presenza anche del segretario della Società, e di due
sostenitori della medesima.
Sanzione adeguata – valutate anche le circostanze che precedono – l’irrogazione della sanzione
della penalizzazione - per responsabilità oggettiva e non diretta, non avendo lo Spagnuolo poteri
di legale rappresentanza della società – di punti quindici da detrarsi nella classifica del corrente
campionato e dell’ammenda di euro 5.000,00, quest’ultima per la violazione dell’art. 1 comma 1
del C.G.S..
P.Q.M.
così provvede:
1. dichiara il sig. Luigi Scaglione, il sig. Vito Giuzio e la A.S. Calcio Potenza responsabili dei
fatti rispettivamente loro ascritti e li condanna, quanto ai primi due, all’inibizione di anni tre
e, quanto alla seconda, alla penalizzazione di punti quindici da detrarsi sulla classifica del
corrente campionato ed all’ammenda di Euro 5.000,00;
2. dichiara il sig. Arturo Spagnuolo e la A.C. Pro Ebolitana responsabili dei fatti rispettivamente
loro ascritti con il deferimento del 12 maggio 2003 prot. n. 1246/338pf/EF/MM esclusa la
contestazione di cui all’art. 4 comma 3 del C.G.S., e li condanna, quanto al primo,
all’inibizione per anni cinque con proposta di radiazione dai ruoli federali e, quanto alla
seconda, alla penalizzazione di punti quindici da detrarsi sulla classifica del corrente
campionato ed all’ammenda di Euro 5.000,00;
3. proscioglie il sig. Arturo Spagnuolo e la A.C. Pro Ebolitana dal deferimento del 9 maggio
2003 prot. n. 1242/287pf/EF/MM, e rimette gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti
di competenza.
4. proscioglie il sig. Arturo Spagnuolo e la A.C. Pro Ebolitana dalla imputazione di cui all’art. 4
comma 3 del C.G.S..
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Comunicato Ufficiale N° 170 del 23.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SCAGLIONE LUIGI
(Vice Presidente A.S.C. Potenza) E GIUZIO VITO (dirigente A.S.C. Potenza) PER
VIOLAZIONE ARTT. 6 COMMA 2 E 1 COMMA 1 DEL C.G.S.; SPAGNUOLO
ARTURO (direttore sportivo A.C. Pro Ebolitana) PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMA 7
DEL C.G.S.; E DELLE SOCIETA’ A.S.C. POTENZA PER VIOLAZIONE ARTT. 6
COMMA 3 E 2 COMMA 4-PRIMA PARTE DEL C.G.S. E A.C. PRO EBOLITANA PER
VIOLAZIONE ARTT. 6 COMMA 4 E 2 COMMA 4-SECONDA PARTE DEL C.G.S. (nota
n. 1242/287pf/EF/MM del 09.05.2003).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SPAGNUOLO
ARTURO (dirigente A.C. Pro Ebolitana) PER VIOLAZIONE ARTT. 6 COMMI 1 E 2, 1
COMMA 1 E 4 COMMA 3 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. PRO EBOLITANA
PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMI 2 E 4 DEL C.G.S. (nota n. 1246/338pf/EF/MM del
12.05.2003)."