COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 171 del 23.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S. CAVESE 1919 PER VIOLAZIONE ART. 11 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. (nota n. 872/95pf/EF/MM del 17.02.2003).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 171 del 23.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S.
CAVESE 1919 PER VIOLAZIONE ART. 11 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. (nota n.
872/95pf/EF/MM del 17.02.2003).
La Commissione Disciplinare,
• visti gli atti;
• esaminato il deferimento della Procura Federale a carico della S.S. Cavese 1919 S.r.l.;
• ascoltati la rappresentante della Procura Federale Daniela Rodorigo ed il difensore della S.S.
Cavese;
• preso atto della conclusioni della Procura Federale che ha chiesto l’affermazione di
responsabilità della Società deferita con le sanzioni della squalifica del campo di gara per n. 3
giornate da scontarsi nella stagione sportiva 2003/2004 e l’ammenda di 8.000,00 euro;
• considerato che il deferimento, disposto ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, commi 1 e 2
del C.G.S. si riferisce a fatti verificatisi in data 06.10.2002 allorchè alcuni tifosi della Cavese,
Società che aveva disputato una gara contro una Società siciliana, ebbero a incontrarsi per
caso con i sostenitori della Società Savoia che, a sua volta, aveva disputato una gara con la
Società Orlandina e nell’occasione, così come accertato da personale della Questura di
Messina, circa trenta tifosi della Cavese aggredirono il calciatore del Savoia Antonio
Rogazzo;
• considerato, altresì, che all’atto dell’aggressione venivano compiuti atti di violenza contro
persone e cose;
• ritenuto che il deferimento non può essere accolto giacchè l’art. 11, commi 1 e 2 del C.G.S.
posto a base dello stesso deferimento pone un inderogabile collegamento tra i fatti violenti e
la disputa “della gara” interessante le due squadre, collegamento che in punto di fatto non è
stato possibile rilevare (peraltro le due tifoserie sostengono squadre militanti in diverse serie);
• ritenuto che l’art. 11, comma 1, prevedendo espressamente che “Le Società rispondono per i
fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori” ma anche
che “La responsabilità è esclusa quando il fatto è commesso per motivi estranei alla gara” ha
voluto fare espresso riferimento all’evento sportivo per il quale si erano mosse le due
tifoserie, appare evidente che atti di violenza, seppur sicuramente deprecabili e censurabili,
non possano essere sanzionati, al di fuori di quanto previsto dalle Carte Federali, da parte
della Giustizia Sportiva,
P.Q.M.
respinge il deferimento proposto dalla Procura Federale nei confronti della S.S: Cavese 1919
S.r.l..
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