COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 171 del 23.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE FERRI FRANCESCO AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 160 del 12.05.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 171 del 23.05.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE FERRI FRANCESCO AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 160 del 12.05.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • letti gli atti del procedimento; • udito il tesserato Ferri Francesco che ha confermato il contenuto del proprio reclamo, chiedendo sostanzialmente la riduzione della sanzione irrogata; • considerato che non v’è alcuna contestazione circa la sussistenza del fatto; • ritenuto, però, che può essere accolta la richiesta di riduzione della sanzione; • valutato che la sanzione equa ed adeguata ai fatti appare quella di squalifica per tre giornate effettive di gara, P.Q.M. accoglie il reclamo proposto dal calciatore Ferri Francesco e determina la sanzione nella misura di tre giornate effettive di gara. Si dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it