COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 18 del 11/09/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 08/09/2002 DELIANUOVA CALCIO – MILAZZO

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 18 del 11/09/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 08/09/2002 DELIANUOVA CALCIO - MILAZZO Il Giudice Sportivo, - rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della società Milazzo entro il tempo regolamentare di attesa; - considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna; - visti gli artt 12 C.G.S. e 53 N.O.I.F. ; P.Q.M. delibera: 1. di comminare alla società Milazzo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di 516,00 Euro quale prima rinuncia. Dichiara altresì dovuto dalla società Milazzo l' indennizzo previsto dal punto O1 del C.U. n. 1 del 572002.
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