COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 18 del 11/09/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 08/09/2002 DELIANUOVA CALCIO – MILAZZO
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 18 del 11/09/2002 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 08/09/2002 DELIANUOVA CALCIO - MILAZZO
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata
presentazione sul terreno di gioco della società Milazzo entro il tempo regolamentare di attesa;
- considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna;
- visti gli artt 12 C.G.S. e 53 N.O.I.F. ;
P.Q.M.
delibera:
1. di comminare alla società Milazzo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di
0-2, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di 516,00 Euro quale prima
rinuncia. Dichiara altresì dovuto dalla società Milazzo l' indennizzo previsto dal punto O1 del C.U.
n. 1 del 5 72002.