COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 25 del 25/09/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 08/09/2002 IMPERIA 1923 S.R.L. – SANGIMIGNANOSPORT S.C.ARL
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 25 del 25/09/2002 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 08/09/2002 IMPERIA 1923 S.R.L. - SANGIMIGNANOSPORT S.C.ARL
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 18 dell'11 92002;
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla società
Sangimignano Sport e con il quale si deduce l' irregolare posizione del calciatore Moraglia Andrea
( tesserato U.S. Imperia) in quanto squalificato per una giornata nell'ultima gara del Campionato
Nazionale Juniores della stagione sportiva 20012002;
- rilevato che il calciatore Moraglia Andrea, all'epoca tesserato per l' U.S. Sanremese Calcio è stato
squalificato per una giornata di gara come risulta sia dal C.U. 69 J del 17 42002, che dalla nota
residuo squalifiche tempestivamente comunicata alle società dal Comitato Interregionale;
- ritenuto pertanto che il predetto calciatore , così come previsto dall'art. 17 comma 6 del C.G.S. non
aveva titolo per partecipare alla gara di cui in oggetto dovendo scontare il residuo di squalifica
inflittagli nella stagione sportiva 20012002 a nulla rilevando il cambio di società;
- visto l'art. 17 comma 6 del C.G.S.;
- ritenuto che a tale condotta corrisponde, a carico della Società , la sanzione di cui all' art.12 comma
5 lett. a) del C.G.S.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo
delibera:
1) di comminare alla società U.S. Imperia la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-2;
2) di non addebitare sul conto della società Sangimignano Sport la tassa reclamo.