COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 25 del 25/09/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 08/09/2002 IMPERIA 1923 S.R.L. – SANGIMIGNANOSPORT S.C.ARL

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 25 del 25/09/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 08/09/2002 IMPERIA 1923 S.R.L. - SANGIMIGNANOSPORT S.C.ARL Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 18 dell'1192002; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla società Sangimignano Sport e con il quale si deduce l' irregolare posizione del calciatore Moraglia Andrea ( tesserato U.S. Imperia) in quanto squalificato per una giornata nell'ultima gara del Campionato Nazionale Juniores della stagione sportiva 20012002; - rilevato che il calciatore Moraglia Andrea, all'epoca tesserato per l' U.S. Sanremese Calcio è stato squalificato per una giornata di gara come risulta sia dal C.U. 69 J del 1742002, che dalla nota residuo squalifiche tempestivamente comunicata alle società dal Comitato Interregionale; - ritenuto pertanto che il predetto calciatore , così come previsto dall'art. 17 comma 6 del C.G.S. non aveva titolo per partecipare alla gara di cui in oggetto dovendo scontare il residuo di squalifica inflittagli nella stagione sportiva 20012002 a nulla rilevando il cambio di società; - visto l'art. 17 comma 6 del C.G.S.; - ritenuto che a tale condotta corrisponde, a carico della Società , la sanzione di cui all' art.12 comma 5 lett. a) del C.G.S. P.Q.M. In accoglimento del reclamo delibera: 1) di comminare alla società U.S. Imperia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; 2) di non addebitare sul conto della società Sangimignano Sport la tassa reclamo.
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