COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 27 del 27.09.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. TOLENTINO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MORBIDONI MARCO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 21 del 18.09.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 27 del 27.09.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. TOLENTINO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MORBIDONI MARCO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 21 del 18.09.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo, letti gli atti, proceduto alla visione della videocassetta allegata all’atto di gravame, ed accertato che: la negazione assoluta, da parte della reclamante, della commissione del fatto – pugno alla nuca provocante momentaneo dolore – addebitato al proprio tesserato, ha consentito di dar corso alla prova televisiva; la cassetta video, prodotta dall’U.S. Tolentino, offre, invero, la piena garanzia tecnica e documentale richiesta dall’articolo 31 A), a4), del C.G.S.; le immagini, recanti il logo della emittente locale, sono, infatti, del tutto chiare; le riprese, effettuate anche “in campo lungo”, riportano immagini ed episodi che consentono di riferire le immagini stesse proprio ai fatti ed alle circostanze oggetto del referto arbitrale che ha dato origine al provvedimento impugnato; da un attento esame di tale documentazione emerge, invero, come il calciatore Marco Morbidoni non abbia compiuto l’infrazione ad esso ascritta; che dalla medesima documentazione risulta, altresì, che anche il calciatore avversario asseritamente colpito dal Morbidoni non ha mantenuto alcun comportamento simulatorio, sicché non sussistono i presupposti per un prosieguo dell’azione disciplinare nei confronti di quest’ultimo, P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dall’U.S. Tolentino – ed in riforma dell’impugnata decisione del Giudice Sportivo – annulla la sanzione di tre giornate di squalifica irrogata al calciatore Marco Morbidoni. Nulla per la tassa non versata. La Commissione Disciplinare, riunitasi a Roma il 20 settembre 2002, ha assunto le seguenti decisioni: Collegio composto dai Sigg.ri: dott. Ferdinando Fanfani, Presidente; avv. Pietro Moscato, dott. Nicola Pannullo, avv. Gianfranco Tobia, Componenti; dott. Raimondo Catania, Rappresentante A.I.A..
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