COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 3 del 05.07.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A. C. LOCRI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 9 COMMA 1. ART. 2 COMMI 3 E 4 E ART. 11 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 62 COMMI 1, 2 E 3 DELLE NOIF (nota n. 3571/193Df/EF/v~ del 17 .05.2002).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 3 del 05.07.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A. C. LOCRI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 9 COMMA 1. ART. 2 COMMI 3 E 4 E ART. 11 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 62 COMMI 1, 2 E 3 DELLE NOIF (nota n. 3571/193Df/EF/v~ del 17 .05.2002). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento. esaminati gli atti, e ritenuto: . che l'addebito rivolto alla odierna deferita - aggressione (calci e pugni. senza apparenti conseguenze lesive) di giocatori della squadra ospite da parte di sostenitori della A.C. Locri e di addetti al soccorso - risulta fondato in quanto chiaramente e dettagliatamente riferito dal direttore di gara ai collaboratori dell'Ufficio Indagini presenti in loco e non contestato dalla Società deferita: . sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell'avv. Sciacchitano il quale ha concluso per l'affennazione di responsabilità della Società deferita con la sanzione dell'ammenda di Euro 500,00; . che la sanzione richiesta dalla Procura Federale risulta adeguata alla entità dei fatti più sopra descritti tenuto anche conto del fattivo comportamento successivamente mantenuto dai responsabili del servizio d'ordine che hanno provveduto a definitivamente allontanare i tre addetti al soccorso responsabili dell' aggressione. P.Q.M. irroga alla Società A.C. Locri la sanzione dell'ammenda di Euro 500.00.
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