COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 31 del 04.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.B.C. CALANGIANUS 1905 AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.000,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 18 dell’11.09.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 31 del 04.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.B.C. CALANGIANUS 1905 AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.000,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 18 dell’11.09.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, letti gli atti; preso atto che la reclamante Calangianus ha chiesto l’annullamento dell’ammenda di euro 3000/00 o quanto meno la riduzione della stessa sull’assunto che le irregolarità evidenziate nel referto arbitrale non fossero sussistenti con riferimento all’inizio della gara che sarebbe iniziata con solo un minuto di ritardo e non quattro minuti come affermato dall’arbitro e alle intimidazioni subite dall’assistente arbitrale e dall’arbitro durante la gara e alla chiusura della stessa; che le affermazioni della reclamante non hanno trovato alcun riscontro, contraddette dalle univoche conclusioni del referto munito di fede privilegiata; che la sanzione inflitta, per la gravità del comportamento dei tifosi della reclamante idonei ad arrecare danni a terzi, appare congrua all’entità dei fatti accertati non emergendo circostanze attenuanti; PQ.M. respinge il reclamo di cui in premessa e pone a carico della reclamante la tassa di reclamo.
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