COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 31 del 04.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA VIBONESE S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI FAVATA STEFANO E FANELLI GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 25 del 25.09.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 31 del 04.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA VIBONESE S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI FAVATA STEFANO E FANELLI GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 25 del 25.09.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, letti gli atti del procedimento, osserva: avverso la decisione del Giudice Sportivo, ha inoltrato reclamo la S.S. Nuova Vibonese affermando, relativamente alla posizione del calciatore Favata Stefano, che il fatto che ha dato origine al procedimento disciplinare sarebbe accaduto nell’immediatezza di un contrasto di gioco e, quindi, non a gioco fermo. Quanto, poi, alla posizione dell’altro calciatore sanzionato Fanelli Giuseppe, nel reclamo si afferma che le espressioni offensive pronunciate, a fine gara, nei confronti di un Assistente Arbitrale sarebbero frutto di uno sfogo, “inopportuno ma comprensibile”, dovuto alla giovane età ed al particolare carattere “sanguigno e generoso” del Fanelli stesso. In conclusione, si chiede la riduzione delle sanzioni. Le motivazioni addotte a sostegno dell’impugnazione vanno respinte perché in contrasto con gli atti degli Ufficiali di gara dai quali si ricava, con chiarezza, che il calciatore Favata Stefano ha commesso l’illecito a gioco fermo e non durante un’azione di gioco e che il calciatore Fanelli ha profferito gravi offese, a fine gara, nei confronti dell’Assistente Arbitrale, né ha pregio la richiesta di attenuanti, P.Q.M. ne consegue che le decisioni del Giudice Sportivo vanno confermate. La tassa di reclamo va addebitata sul conto della Società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it