COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 31 del 04.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA VIBONESE S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI FAVATA STEFANO E FANELLI GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 25 del 25.09.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 31 del 04.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA VIBONESE S.r.l. AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI FAVATA STEFANO E
FANELLI GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 25 del
25.09.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti del procedimento, osserva:
avverso la decisione del Giudice Sportivo, ha inoltrato reclamo la S.S. Nuova Vibonese
affermando, relativamente alla posizione del calciatore Favata Stefano, che il fatto che ha dato
origine al procedimento disciplinare sarebbe accaduto nell’immediatezza di un contrasto di gioco
e, quindi, non a gioco fermo.
Quanto, poi, alla posizione dell’altro calciatore sanzionato Fanelli Giuseppe, nel reclamo si
afferma che le espressioni offensive pronunciate, a fine gara, nei confronti di un Assistente
Arbitrale sarebbero frutto di uno sfogo, “inopportuno ma comprensibile”, dovuto alla giovane età
ed al particolare carattere “sanguigno e generoso” del Fanelli stesso. In conclusione, si chiede la
riduzione delle sanzioni.
Le motivazioni addotte a sostegno dell’impugnazione vanno respinte perché in contrasto con gli
atti degli Ufficiali di gara dai quali si ricava, con chiarezza, che il calciatore Favata Stefano ha
commesso l’illecito a gioco fermo e non durante un’azione di gioco e che il calciatore Fanelli ha
profferito gravi offese, a fine gara, nei confronti dell’Assistente Arbitrale, né ha pregio la
richiesta di attenuanti,
P.Q.M.
ne consegue che le decisioni del Giudice Sportivo vanno confermate. La tassa di reclamo va
addebitata sul conto della Società reclamante.
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